Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9602/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9602/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9602/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SICIGNANO EMILIO nato a TORRE ANNUNZIATA il 24/11/1963 SICIGNANO SALVATORE nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 08/11/1993 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letti i ricorsi proposti nell'interesse di Emilio Sicignano e Salvatore Sicignano esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili : quello proposto dalla difesa di Emilio Sicignano perché le relative censure, dirette a contrastare il giudizio di ritenuta riferibilità all'imputato della cocaina descritta nel capo di imputazione, sono meramente riproduttive dei profili di doglianza adeguatamente vagliati e disattesi all'esito di uno scrutinio, immune a vuoti logici, dell'insieme degli elementi indiziari emersi a carico dell'imputato (in particolare, facendo leva sulla condotta del ricorrente una volta accortosi della presenza dei militari); quello proposto nell'interesse di Salvatore Sicignano ( che si compone di soli due motivi malgrado la diversa numerazioni che connota le relative rubriche di riferimento) , perche il tema della inutilizzabilità risulta affrontato e superato con puntuali argomenti logico giuridici dalla sentenza impugnata ( si veda pagina 9) mentre la prevalenza delle generiche risulta apoditticamente sollecitata senza effettivamente indicare gli elementi di giudizio di giudizio, pretermessi dalla sentenza impugnata, utili a una conclusione di segno opposto. rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9602/2022 — snpen · Corte di Cassazione: rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen

Parole chiave

Generato dall'IA
reati qualificati contro gli stupefacenti riesame dell'entità pena scemata imputabilità motivazione inadeguata delle censure costituzionali guida recidiva in stato di ebbrezza traffico aggravato di cocaina
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SICIGNANO EMILIO nato a TORRE ANNUNZIATA il 24/11/1963 SICIGNANO SALVATORE nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 08/11/1993 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letti i ricorsi proposti nell'interesse di Emilio Sicignano e Salvatore Sicignano esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili : quello proposto dalla difesa di Emilio Sicignano perché le relative censure, dirette a contrastare il giudizio di ritenuta riferibilità all'imputato della cocaina descritta nel capo di imputazione, sono meramente riproduttive dei profili di doglianza adeguatamente vagliati e disattesi all'esito di uno scrutinio, immune a vuoti logici, dell'insieme degli elementi indiziari emersi a carico dell'imputato (in particolare, facendo leva sulla condotta del ricorrente una volta accortosi della presenza dei militari); quello proposto nell'interesse di Salvatore Sicignano ( che si compone di soli due motivi malgrado la diversa numerazioni che connota le relative rubriche di riferimento) , perche il tema della inutilizzabilità risulta affrontato e superato con puntuali argomenti logico giuridici dalla sentenza impugnata ( si veda pagina 9) mentre la prevalenza delle generiche risulta apoditticamente sollecitata senza effettivamente indicare gli elementi di giudizio di giudizio, pretermessi dalla sentenza impugnata, utili a una conclusione di segno opposto. rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore Il /residente Benedetto Paternò Raddus