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Ordinanza — n. 9601/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of critical comparison regarding atypical mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9601/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of critical comparison with the lower court's reasoning. The appellant contested the denial of atypical mitigating circumstances, arguing insufficient consideration of specific precedents. The court rejected this claim because the lower court's decision was sufficiently motivated and logically supported by the absence of positive elements for the opposite conclusion.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; An appeal lacking a critical comparison with the contested judgment is inadmissible if the lower court's reasoning is sufficient and non-illogical.

Parole chiave

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inadmissible appeal critical comparison atypical mitigating circumstances sufficient motivation Cassation procedure circostanze attenuanti motivazione del mutamento giurisprudenza attitudine all'integrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNEH DUTA nato il 03/04/1985 avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Duta Manneh esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica doglianza prospettata, diretta a contestare il vizio di motivazione rispetto al mancato riconoscimento delle attenuanti atipiche manca di un effettivo confronto critico con la sentenza impugnata che sul punto risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione ( viene coerentemente rimarcata la presenza di precedenti specifici ascrivibili al ricorrente e l'assenza di validi elementi di segno positivo utili a supportare una conclusione di segno opposto) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore I residente Benedetto P