Italian Court dismisses appeal as grievances are merely repetitive of previously rejected arguments regarding false accusation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grievances raised were merely repetitive of arguments already adequately examined and rejected by the lower court. The defendant's defense relied on a false accusation claim regarding a forged signature on a guarantee check, which was contradicted by prior investigative findings. Consequently, the court ruled that the procedural defect rendered the appeal inconsequential, dismissing the request and ordering the appellant to pay the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grievances are merely repetitive of those already rejected by the court of first instance with correct legal arguments, rendering the appeal inconsequential.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SENATORE LUIGI nato a SALERNO il 24/05/1948 avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Senatore avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato la memoria della parte civile e il motivo aggiunto predisposto dalla difesa dell'imputato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché lie doglianza prospettate sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (facendo leva sull'inequivoco portato della querela contenente l'accusa calunniosa immediatamente correlata alla denunziata firma aprocifa del ricorrente posta sull'assegno consegnato in garanzia al Notaio Amato e portato all'incasso dalle parti civili, ipotesi in fatto smentita dalle emergenze istruttorie così da rendere del tutto evanescenti i rilievi difensivi, anche in punto di dolo); ritenuto che l'inammissibilità delle ragioni di doglianza prospettate con il ricorso rende inconferente il decorso del termine utile alla prescrizione, maturato in epoca successiva alla sentenza di appello e, al contempo, impedisce a monte di verificare nel merito il portato del motivo aggiunto, imprescindibilmente correlato alla puntuale instaurazione del rapporto processuale, nel caso smentita dalla pregiudizialità che vizia le originarie doglianze; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. mentre nulla va liquidato in favore della parte civile per le spese affrontate per il grado, attesa l'indifferenza al fine del relativo apporto difensivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Bened