Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9599/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9599/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9599/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SMAILI KHALID nato il 09/07/1983 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Khalid Smani avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e, segnatamente, perché l'addotto difetto di motivazione quanto alla qualificazione del fatto (nel caso negando l'ipotesi di cui al comma 5 dell'ad 73 D.P.R. n. 309 del 1990) risulta puntualmente argomentato considerando i profili costituivi della disposizione rivendicata dalla difesa, letti complessivamente e in modo sinergico e dando coerente attenzione ai risvolti qualitativi e quantitativi della sostanza detenuta dal ricorrente, valorizzati alla luce della modalità della condotta ( la suddivisione in panetti e il ruolo svolto dal ricorrente ricavato anche dal luogo dell'arresto) mentre il giudizio sulla recidiva appare sorretto da sufficiente e non illogica motivazione diretta a disvelare la maggiore riprovevolezza della condotta a giudizio alla luce delle connotazioni dei precedenti, anche specifici, riferibili all'imputato rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9599/2022 — snpen · Corte di Cassazione: n. 309 del 1990) risulta puntualmente argomentato considerando i profili costituivi della disposizione rivendicata dalla difesa, letti complessivamente e in modo sinergico e dando coerente attenzione ai risvolti qualitativi e quantitativi della sostanza detenuta dal ricorrente, valorizzati alla luce della modalità della condotta ( la suddivisione in panetti e il ruolo svolto dal ricorrente ricavato anche dal luogo dell'arresto) mentre il giudizio sulla recidiva appare sorretto da sufficiente e non illogica motivazione diretta a disvelare la maggiore riprovevolezza della condotta a giudizio alla luce delle connotazioni dei precedenti, anche specifici, riferibili all'imputato rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
traffico aggravato di stupefacenti recidiva nell'infrazione dipendenza da sostanze stupefacenti scemata imputabilità riesame dell'entità pena sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SMAILI KHALID nato il 09/07/1983 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Khalid Smani avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e, segnatamente, perché l'addotto difetto di motivazione quanto alla qualificazione del fatto (nel caso negando l'ipotesi di cui al comma 5 dell'ad 73 D.P.R. n. 309 del 1990) risulta puntualmente argomentato considerando i profili costituivi della disposizione rivendicata dalla difesa, letti complessivamente e in modo sinergico e dando coerente attenzione ai risvolti qualitativi e quantitativi della sostanza detenuta dal ricorrente, valorizzati alla luce della modalità della condotta ( la suddivisione in panetti e il ruolo svolto dal ricorrente ricavato anche dal luogo dell'arresto) mentre il giudizio sulla recidiva appare sorretto da sufficiente e non illogica motivazione diretta a disvelare la maggiore riprovevolezza della condotta a giudizio alla luce delle connotazioni dei precedenti, anche specifici, riferibili all'imputato rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedet