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Ordinanza — n. 9587/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9587/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9587/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANESE SAVINO nato a BARLETTA il 10/02/1970 avverso l'ordinanza del 24/06/2020 del GIUD. SORVEGLIANZA di NAPOLItclactazzatviz~pziEg udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;RITENUTO IN FATTO E L'impugnazione in esame - qualificata, ai fini della successiva trasmissione a questa Corte, come ricorso per cassazione - si dirige in verità nei confronti di ordinanza del magistrato di sorveglianza, adottata all'esito dell'udienza celebrata a norma degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. a), Ord. pen, e 666, 678 cod. proc. pen., dietro reclamo di natura disciplinare. Avverso una tale decisione, qualunque ne sia il contenuto, è ammesso - per il disposto dell'art. 35-bis, comma 4, Ord. pen. - reclamo (ulteriore) al tribunale di sorveglianza, nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione del suo avviso di deposito.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9587/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di NAPOLItclactazzatviz~pziEg udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;RITENUTO IN FATTO E L'impugnazione in esame - qualificata, ai fini della successiva trasmissione a questa Corte, come ricorso per cassazione - si dirige in verità nei confronti di ordinanza del magistrato di sorveglianza, adottata all'esito dell'udienza celebrata a norma degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. a), Ord. pen, e 666, 678 cod. proc. pen., dietro reclamo di natura disciplinare. Avverso una tale decisione, qualunque ne sia il contenuto, è ammesso - per il disposto dell'art. 35-bis, comma 4, Ord. pen. - reclamo (ulteriore) al tribunale di sorveglianza, nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione del suo avviso di deposito.

Parole chiave

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ricorso all'autorità di vigilanza causa civile diretta procedure di ricorso suffragio diretto impugnazione di decisioni amministrative impugnabilità della decisione di rinvio
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANESE SAVINO nato a BARLETTA il 10/02/1970 avverso l'ordinanza del 24/06/2020 del GIUD. SORVEGLIANZA di NAPOLItclactazzatviz~pziEg udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'impugnazione in esame - qualificata, ai fini della successiva trasmissione a questa Corte, come ricorso per cassazione - si dirige in verità nei confronti di ordinanza del magistrato di sorveglianza, adottata all'esito dell'udienza celebrata a norma degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. a), Ord. pen, e 666, 678 cod. proc. pen., dietro reclamo di natura disciplinare. Avverso una tale decisione, qualunque ne sia il contenuto, è ammesso - per il disposto dell'art. 35-bis, comma 4, Ord. pen. - reclamo (ulteriore) al tribunale di sorveglianza, nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione del suo avviso di deposito.

Non è, quindi, possibile il ricorso diretto per cassazione (che è ammesso, solo per violazione di legge, avverso il provvedimento del tribunale medesimo, come prevede il successivo comma 5: in termini, Sez. 1, n. 32457 del 13/03/2015, Aparo). In base al principio di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., l'impugnazione deve essere, senza formalità di procedura, definitivamente qualificata come reclamo, e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Napoli per il seguito di competenza.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come reclamo„ dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Così deciso il 09/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Francescr Centofanti Luigi Fabrizio Augusto Ma