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Ordinanza — n. 9585/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9585/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9585/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHOUAT HATEM nato il 14/06/1994 JJ2- avverso taUl.del 30/03/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; L'impugnazione in esame, correttamente riqualificata come ricorso per cassazione, è stata proposta personalmente dall'interessato. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso, così riqualificato, sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9585/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010- 01). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

Parole chiave

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procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia memoria illeggibile allegazioni insufficientemente motivate difetto di sottoscrizione deposizione inattendibile diritto di ottenere una decisione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHOUAT HATEM nato il 14/06/1994 JJ2- avverso taUl.del 30/03/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'impugnazione in esame, correttamente riqualificata come ricorso per cassazione, è stata proposta personalmente dall'interessato. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso, così riqualificato, sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010- 01). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesc r o Centofanti Luigi Fabrizio Augu