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Ordinanza — n. 9578/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of interest since detention sentence was already executed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9578/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the legal interest in the proceedings had ceased. The appellant sought alternative measures to a suspended sentence, but the two-month detention penalty had already been fully executed by the time the appeal was filed. The court ruled that the disappearance of this interest precluded the admissibility of the cassation request.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the legal interest in the decision has ceased to exist, as the loss of interest does not constitute a loss of the case for the appellant.

Parole chiave

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cessation of legal interest inadmissibility of appeal executed detention sentence suspended penalty execution procedural standing proroga della carcerazione preventiva procedura di rivendicazione nel pignoramento rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225-01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PALMA CIRO nato a VICO EQUENSE il 14/09/1961 avverso l'ordinanza del 03/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;

1. Ciro Di Palma ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha respinto le sue istanze di misure alternative alla detenzione, avanzate in relazione a titolo già sospeso ex 656, comma 5, cod. proc. pen. Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge processuale, da omessa giusta considerazione dell'impedimento difensivo, ostativo alla partecipazione all'udienza camerale.

2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse. La pena detentiva da espiare era di due mesi di arresto e la relativa esecuzione risulta ad oggi cessata.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità non seguono statuizioni ulteriori, giacché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e pertanto esso non implica la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225-01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 09/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Frances o Centofanti Luig