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Ordinanza — n. 9576/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9576/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9576/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Gian Piero Marinelli ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto, tra l'altro, la sua istanza di detenzione domiciliare, avanzata in relazione a titolo la cui esecuzione era in corso in regime ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen. Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione, avendo il giudice a quo omesso di considerare che l'istante, dopo la ricaduta criminosa che lo aveva provvisoriamente ricondotto in carcere, era stato nuovamente ritenuto meritevole degli arresti domiciliari. La prognosi favorevole del giudice di cognizione sarebbe stata irragionevolmente smentita dal Tribunale di sorveglianza, che avrebbe dovuto viceversa valorizzare i suoi propositi di emenda, ormai irreversibili.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9576/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

Parole chiave

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indennizzo per carcerazione preventiva rinnovo del permesso di dimora restrizione di libertà proroga della carcerazione preventiva regime penitenziario controllo periodico della detenzione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINELLI GIAN PIERO nato a ROMA il 18/01/1971 avverso l'ordinanza del 27/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;

1. Gian Piero Marinelli ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto, tra l'altro, la sua istanza di detenzione domiciliare, avanzata in relazione a titolo la cui esecuzione era in corso in regime ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen. Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione, avendo il giudice a quo omesso di considerare che l'istante, dopo la ricaduta criminosa che lo aveva provvisoriamente ricondotto in carcere, era stato nuovamente ritenuto meritevole degli arresti domiciliari. La prognosi favorevole del giudice di cognizione sarebbe stata irragionevolmente smentita dal Tribunale di sorveglianza, che avrebbe dovuto viceversa valorizzare i suoi propositi di emenda, ormai irreversibili.

2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Le prognosi di ordine cautelare e penitenziario poggiano su presupposti all'evidenza differenti e manifestamente ragionevole appare il giudizio di pericolosità sociale operato nei confronti di un condannato che, trovandosi in regime di arresti domiciliari per i fatti oggetto del titolo in valutazione, durante il loro svolgimento, e in data recente (2020), ha reiterato condotte criminose della stessa indole.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente France co Centofanti Luigi Fabrizio Augusto Mancuso 1,7, LTh 2 DEPC7-I"Ft),TO IN CANCE