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Ordinanza — n. 9572/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against generic prison complaint, ruling it non-appealable to Cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9572/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that a generic prison complaint is not subject to Cassation review. The appellant argued the complaint involved disciplinary matters requiring a hearing, but the court found the claim lacked specificity. Consequently, the decision upheld the lower court's rejection of the appeal as non-appealable.

Regesto Legislator

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 35 Ord. pen. - A generic prison complaint regarding administrative measures not affecting subjective rights is not appealable to the Court of Cassation.

Parole chiave

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generic prison complaint non-appealable to Cassation disciplinary matter specificity administrative prison measures procedural inadmissibility domanda d'asilo di rom revoca della rendita motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Roman Antonov ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso il decreto in epigrafe, con il quale il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato inammissibile, ex art. 666, comma 2, cod.
Art. 35 Ord. pen. - reclamo
La decisione del Magistrato di sorveglianza, che interviene a definizione di un reclamo generico proposto ai sensi dell'art. 35 Ord.
Sez. 7, n. 39607 del 03/04/2014
- reclamo, cioè, avente ad oggetto provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria che non incidono su diritti soggettivi del detenuto - non è ricorribile per cassazione, né altrimenti impugnabile (ex multis, Sez. 7, n. 39607 del 03/04/2014, Attanasio, Rv.
Sez. 1, n. 32996 del 02/07/2018
anche Sez. 1, n. 32996 del 02/07/2018, Schiavone).
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 7, n. 39607 del 03/04/2014, Attanasio
- reclamo, cioè, avente ad oggetto provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria che non incidono su diritti soggettivi del detenuto - non è ricorribile per cassazione, né altrimenti impugnabile (ex multis, Sez. 7, n. 39607 del 03/04/2014, Attanasio, Rv.
Sez. 1, n. 32996 del 02/07/2018, Schiavone
anche Sez. 1, n. 32996 del 02/07/2018, Schiavone).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONOV ROMAN nato il 16/05/1973 . fr avverso del 15/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;

1. Roman Antonov ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso il decreto in epigrafe, con il quale il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato inammissibile, ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., l'impugnazione avverso l'anteriore provvedimento del locale Magistrato di sorveglianza, reso a definizione di reclamo generico. Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla mancata attivazione del contraddittorio camerale.

2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile. La decisione del Magistrato di sorveglianza, che interviene a definizione di un reclamo generico proposto ai sensi dell'art. 35 Ord. pen. - reclamo, cioè, avente ad oggetto provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria che non incidono su diritti soggettivi del detenuto - non è ricorribile per cassazione, né altrimenti impugnabile (ex multis, Sez. 7, n. 39607 del 03/04/2014, Attanasio, Rv. 261474- 01; v. anche Sez. 1, n. 32996 del 02/07/2018, Schiavone). Il ricorrente contesta la natura generica dell'originario suo reclamo, asserendo trattarsi di materia disciplinare, ma la doglianza è totalmente priva di specificità, in quanto meramente enunciativa 4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Francisco Centofanti ., Luigi Fabrizio Augusto Mancuso /1444.4-~' DEPOSITATO IN i N L