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Ordinanza — n. 9570/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as manifestly unfounded regarding the application of a more favorable sentencing framework to past drug offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9570/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it was manifestly unfounded. The appellant argued that a subsequent Constitutional Court ruling required a more favorable sentence adjustment for his drug offenses. However, the court determined that the specific criminal acts occurred under a legal framework that remained in force despite later constitutional declarations of illegality.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.P.R. 309/1990; Art. 11 Cost.: The principle of legality requires that sentencing frameworks applicable to past crimes remain effective even if later declared unconstitutional, provided the new favorable rules do not retroactively alter the legal basis for already finalized judgments.

Parole chiave

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principle of legality retroactive application drug offenses sentencing constitutional review executive revision manifestly unfounded appeal penal framework pena minima

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 73 d.P.R. 309/1990
Occorre rammentare che, in tema di disciplina penale degli stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R.
d.l. 272/2005
legge 49/2006
Art. 11 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 2036 del 11/12/2019
40 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del superiore minimo edittale; sentenza la cui adozione impone ora, in linea di principio, la rivisitazione in executivis del trattamento sanzionatorio (tra le molte, Sez. 1, n. 2036 del 11/12/2019, dep.
Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020
32 del 2014, anche se giudicate dopo la pubblicazione di quest'ultima le disposizioni medesime continuavano ad applicarsi (Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, dep.
Sez. 4, n. 46415 del 22/06/2018
Sez. 4, n. 46415 del 22/06/2018, P., Rv.
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALIANO GIORGIO nato a VIBO VALENTIA il 11/04/1975 avverso l'ordinanza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Giorgio Galiano ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale Va Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa alla rideterminazione della pena a seguito della ::;entenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019. Nell'unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, la menzionata sentenza implicherebbe, rispetto ai fatti già giudicati, la caducazione della cornice edittale di riferimento, e la sua sostituzione con una cornice più favorevole, onde il giudice dell'esecuzione sarebbe stato obbligato a rimodulare in melius la pena.

2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.

4. Occorre rammentare che, in tema di disciplina penale degli stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 - determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 - resuscitò, per le droghe cosiddette pesanti, quali quelle di causa, un trattamento sanzionatorio meno favorevole per il reo (il minimo di pena detentiva salì da sei ad otto anni), applicabile tuttavia, in base al principio di legalità, solo ai fatti di reato commessi successivamente alla declaratoria di illegittimità costituzionale.

Sono questi i fatti interessati dalla successiva sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del superiore minimo edittale; sentenza la cui adozione impone ora, in linea di principio, la rivisitazione in executivis del trattamento sanzionatorio (tra le molte, Sez. 1, n. 2036 del 11/12/2019, dep. 2020, Selistha, Rv. 278198-01). Alle condotte, aventi ad oggetto droghe pesanti, che fossero state commesse nel corso della vigenza delle disposizioni attinte dalla sentenza costituzionale n. 32 del 2014, anche se giudicate dopo la pubblicazione di quest'ultima le disposizioni medesime continuavano ad applicarsi (Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, dep. 2021, Bruni, Rv. 281138-02;

Sez. 4, n. 46415 del 22/06/2018, P., Rv. 273990- 01). Tali condotte sono già state sanzionate secondo la cornice edittale avente sei anni (e non otto) di pena detentiva minima. Rispetto ad esse - e le condotte di causa, poste in essere dal novembre 2010 al marzo 2011, vi rientrano - la sentenza costituzionale n. 40 del 2019 è palesemente priva di influenza.

5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesc I entofanti Luigi Fabrizio Augusto Mancuso r(i.4.4"..mta