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Ordinanza — n. 9568/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal continuation of offenses due to lack of unified criminal intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9568/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the continuity of separate crimes. The appellant claimed the lower court erred in denying a unified criminal design based on temporal distance, while the court found the reasoning sound. Consequently, the appeal was dismissed as merely evaluative and unsupported by sufficient legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 81 c.p.: The continuity of offenses requires a unified criminal intent; appeals challenging this assessment are inadmissible if they merely re-evaluate facts without addressing the lack of volitional unity.

Parole chiave

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continuity of offenses criminal intent unified design inadmissible appeal sentencing enhancement adeguamento della pena riduzione della pena ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Slimane Hadjib ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, emessa dalla Corte di appello di Roma in funzione di giudice dell'esecuzione, che ha solo parzialmente accolto la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 81 cod. pen.
Con il secondo motivo deduce ulteriormente vizio di motivazione, quanto ai reati per i quali il riconoscimento della continuazione è intervenuto, relativamente alla quantificazione degli aumenti di pena apportati ai sensi dell'art. 81 cpv.
Art. 133 cod. pen.
Il giudice a quo ha infatti correttamente assolto l'obbligo di motivazione, mediante il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., adeguato rispetto ad aumenti stabiliti in misura inferiore all'aumento medio previsto dall'art.
Art. 591 cod. proc. pen.
Art. 606 cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen
Slimane Hadjib ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, emessa dalla Corte di appello di Roma in funzione di giudice dell'esecuzione, che ha solo parzialmente accolto la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 133 cod. pen
Il giudice a quo ha infatti correttamente assolto l'obbligo di motivazione, mediante il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., adeguato rispetto ad aumenti stabiliti in misura inferiore all'aumento medio previsto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni
Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, P.
Sez. 4, n. 28139 del 23/06/2015, Puggillo
(tra le molte, Sez. 4, n. 28139 del 23/06/2015, Puggillo, Rv.
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADJIB SLIMANE nato il 05/07/1979 avverso l'ordinanza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Slimane Hadjib ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, emessa dalla Corte di appello di Roma in funzione di giudice dell'esecuzione, che ha solo parzialmente accolto la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione. Rappresenta che erroneamente il giudice a quo avrebbe escluso l'identità di disegno criminoso tra tutti i reati, negandola per le violazioni non ravvicinate, ma comunque connotate da identica indole e causale, contiguità spaziale e similari modalità esecutive. Con il secondo motivo deduce ulteriormente vizio di motivazione, quanto ai reati per i quali il riconoscimento della continuazione è intervenuto, relativamente alla quantificazione degli aumenti di pena apportati ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen.

2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

3. Il primo motivo di ricorso risulta inammissibile, stante il carattere meramente rivalutativo, e complessivamente assertivo, delle sue argomentazioni. Queste ultime non si confrontano adeguatamente con il perspicuo ragionamento giudiziale, che ha esattamente selezionato gli indicatori, da cui eventualmente desumere che gli illeciti commessi fossero frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (presupposto indispensabile per il riconoscimento della continuazione: Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01; Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01), convalidando ragionevolmente tale esito per una parte di essi e giungendo all'opposta, non implausibile, conclusione a proposito di quelli caratterizzati da una distanza temporale giudicata incompatibile con un'anticipata e unitaria progettazione.

4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Il giudice a quo ha infatti correttamente assolto l'obbligo di motivazione, mediante il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., adeguato rispetto ad aumenti stabiliti in misura inferiore all'aumento medio previsto dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. (tra le molte, Sez. 4, n. 28139 del 23/06/2015, Puggillo, Rv. 264101-01).

5. Alla declaratoria d'inammissibilità dell'intero ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Frances o Centofanti Luigi Fabrizio Augusto Mancuso DE-.P0:71TATO IN C