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Ordinanza — n. 9567/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for continuability of crimes due to lack of unified criminal intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9567/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the arguments were merely evaluative and failed to adequately challenge the lower court's reasoning. The appellant argued that two drug-related offenses should be treated as a continuous crime due to identical criminal intent, differing only in the timing of specific acts. The court rejected this, stating the lower court correctly identified the offenses as stemming from a general delinquent program rather than a single deliberate decision.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; The court holds that an appeal challenging the rejection of continuability must provide substantive legal grounds proving a unified criminal intent, rather than merely re-evaluating factual indicators already assessed by the trial judge.

Parole chiave

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continuability of crimes unified criminal intent drug trafficking offenses inadmissible appeal judicial evaluation standard detenzione di stupefacenti criminalità persistente traffico qualificato di eroina

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Abdelhak Atrach ricorre per cessazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 671 cod. proc. pen
Abdelhak Atrach ricorre per cessazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni
Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P.
264294-01; Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATRACH ABDELHAK nato il 17/01/1980 avverso l'ordinanza del 06/04/2021 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Abdelhak Atrach ricorre per cessazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Nell'unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Rappresenta che erroneamente il giudice a quo avrebbe escluso l'identità di disegno criminoso, in quanto i due reati in valutazione sarebbero di identica indole (trattandosi di violazioni dell'art. 73 T.U. stup.) e si differenzierebbero tra loro solo per il diverso momento in cui l'illecito sarebbe stato «fotografato» (nell'un caso il momento dell'acquisto della sostanza, nelValtro il momento della successiva detenzione e cessione), dovendosi escludere l'incidenza sull'odierno giudizio di condanne solo successivamente intervenute.

2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

3. Il ricorso risulta inammissibile, stante il carattere meramente rivalutativo, e complessivamente assertivo, delle sue argomentazioni. Queste ultime non si confrontano adeguatamente con il perspicuo ragionamento giudiziale, che ha esattamente selezionato gli indicatori, da cui eventualmente desumere che gli illeciti commessi fossero frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (presupposto indispensabile per il riconoscimento della continuazione: Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01; Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01), escludendo tale esito in base ad essi e giungendo alla conclusione, non implausibile, che gli illeciti stessi, anche in ragione delle loro diverse modalità esecutive, fossero piuttosto riconducibili ad un mero generico programma di attività delinquenziale.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila 'in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente France co Centofa