Ordinanza — n. 9566/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAMarian Dumitru Rizea ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha revocato, nei suoi confronti, con decorrenza dall'inizio della sua esecuzione, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione, per avere il giudice a quo adottato il provvedimento di rigore, nonostante non emergessero sicuri elementi indicativi della responsabilità del condannato in ordine alle condotte ascrittegli di cessione di sostanze stupefacenti. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione, per avere lo stesso giudice irragionevolmente stabilito la decorrenza ex tunc della revoca.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 9566/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione, per avere il giudice a quo adottato il provvedimento di rigore, nonostante non emergessero sicuri elementi indicativi della responsabilità del condannato in ordine alle condotte ascrittegli di cessione di sostanze stupefacenti. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione, per avere lo stesso giudice irragionevolmente stabilito la decorrenza ex tunc della revoca.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZEA MARIAN DUMITRU nato il 19/06/1982 avverso l'ordinanza del 11/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Marian Dumitru Rizea ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha revocato, nei suoi confronti, con decorrenza dall'inizio della sua esecuzione, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione, per avere il giudice a quo adottato il provvedimento di rigore, nonostante non emergessero sicuri elementi indicativi della responsabilità del condannato in ordine alle condotte ascrittegli di cessione di sostanze stupefacenti. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione, per avere lo stesso giudice irragionevolmente stabilito la decorrenza ex tunc della revoca.
2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 6D6, comma 3, cod. proc. pen.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato in entrambi i motivi proposti. L'ordinanza impugnata è effettivamente incensurabile, lì ove essa è pervenuta, previa specifica istruttoria condotta in proposito, al ragionevole riscontro di condotte penalmente rilevanti ascrivibili all'affidato, la cui pertinenza al trattamento rieducativo aveva il dovere di valutare, indipendentemente dalla definizione del procedimento penale (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, De Bello, Rv. 276498-01), ed è quindi pervenuta alla logica, conseguente, conclusione della totale inidoneità della misura alternativa ad assicurare la rieducazione del condannato.
Ineccepibile risulta la decisione anche con riguardo alla decorrenza retroattiva della disposta revoca, avendo il Tribunale adeguatamente preso in esame - come prescritto dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 19398 del 14/12/2016, dep. 2017, Masella; Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Perra, Rv. 265859- 01; Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474-01) - non solo la gravità oggettiva e soggettiva dei comportamenti che hanno dato ad essa luogo, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico; e avendo tale giudice, per l'effetto, adeguatamente valutato come l'intero contesto rivelasse, ab initio, l'inesistente adesione di Rizea al processo riabilitativo.4.
Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Frances o Centofanti Luigi Fabrizio Augusto Mancuso sz/v-4.4-4