Ordinanza — n. 9565/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAGian Piero Pili ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato la sua istanza di rinvio dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica (o di detenzione domiciliare «umanitaria», ex art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., alternativamente invocata). Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione, in relazione al mancato compiuto apprezzamento, da parte del giudice a quo, dei rischi, correlati all'emergenza epidemiologica da Covid-19, incidenti sul suo già compromesso stato di salute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 9565/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILI GIAN PIERO nato a OSINI11 18/03/1959 avverso l'ordinanza del 16/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
1. Gian Piero Pili ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato la sua istanza di rinvio dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica (o di detenzione domiciliare «umanitaria», ex art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., alternativamente invocata). Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione, in relazione al mancato compiuto apprezzamento, da parte del giudice a quo, dei rischi, correlati all'emergenza epidemiologica da Covid-19, incidenti sul suo già compromesso stato di salute.
2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché meramente reiterativo di argomentazioni già attentamente vagliate, e motivatamente disattese, dal provvedimento impugnato, che ha compiuto un logico, ponderato, e in questa sede insindacabile, apprezzamento dei rischi in parola, ritenuti remoti alla luce delle cautele adottate dall'istituto di detenzione a fini di prevenzione del contagio.
4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Frances o Centofanti Luigi Fabrizio Augusto Mancuso 2 DEPOS!7.7-0