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Ordinanza — n. 9560/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to mere re-evaluation of facts without new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9560/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the arguments were merely re-evaluative and assertive rather than addressing legal errors. The appellant claimed the lower court incorrectly rejected the continuity of offenses, arguing the crimes shared a common criminal design and were committed in the same context. The court rejected this, noting the lower court properly distinguished the offenses based on different execution methods and varying accomplices, concluding they stemmed from a general delinquency program rather than a single deliberate plan.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the arguments are merely re-evaluative and assertive, failing to adequately confront the clear judicial reasoning that distinguished the offenses based on their execution methods and accomplices.

Parole chiave

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continuity of offenses inadmissible appeal mere re-evaluation criminal procedure code common criminal design concorso ideale infrazioni uniche e continuate correità

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Festim Zeneli ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 671 cod. proc. pen
Festim Zeneli ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni
Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P.
264294-01; Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZENELI FESTIM nato a LAC KRUJE( ALBANIA) il 01/01/1992 avverso l'ordinanza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Festim Zeneli ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Nell'unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione Rappresenta che erroneamente il giudice a quo avrebbe escluso l'identità di disegno criminoso, in quanto i reati in valutazione rifletterebbero attività illecite omogenee e sistematiche, perpetrate, con similari modalità, nel medesimo contesto territoriale e in un arco temporale determinato e circoscritto.

2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

3. Il ricorso risulta inammissibile, stante il carattere meramente rivalutativo, e complessivamente assertivo, delle sue argomentazioni. Queste ultime non si confrontano adeguatamente con il perspicuo ragionamento giudiziale, che ha esattamente selezionato gli indicatori da cui eventualmente desumere che gli illeciti commessi fossero frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (presupposto indispensabile per il riconoscimento della continuazione: Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01; Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01), escludendo tale esito in base ad essi e giungendo alla conclusione, non implausibile, che gli illeciti stessi, diversi nelle modalità esecutive e posti infatti in essere con il concorso di correi volta per volta differenti, fossero viceversa riconducibili ad un mero generico programma di attività delinquenziale.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente France' cckF .E.ertofanti Luigi Fabrizio Augus