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Ordinanza — n. 9554/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9554/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9554/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Youssef El Berrak ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Nell'unico motivo deduce violazione di legge. Rappresenta che erroneamente il giudice a quo avrebbe escluso l'identità di disegno criminoso, in quanto i reati in valutazione sarebbero di identica indole e causale, spazialmente contigui e di ravvicinata consumazione, quest'ultima connotata da similari modalità esecutive.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9554/2022 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Nell'unico motivo deduce violazione di legge. Rappresenta che erroneamente il giudice a quo avrebbe escluso l'identità di disegno criminoso, in quanto i reati in valutazione sarebbero di identica indole e causale, spazialmente contigui e di ravvicinata consumazione, quest'ultima connotata da similari modalità esecutive.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali reato continuato guida recidiva in stato di ebbrezza concorso ideale altri reati doppia punibilità

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BERRAK YOUSSEF nato il 30/07/1984 avverso l'ordinanza del 24/04/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Youssef El Berrak ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Nell'unico motivo deduce violazione di legge. Rappresenta che erroneamente il giudice a quo avrebbe escluso l'identità di disegno criminoso, in quanto i reati in valutazione sarebbero di identica indole e causale, spazialmente contigui e di ravvicinata consumazione, quest'ultima connotata da similari modalità esecutive.

2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

3. Il ricorso risulta inammissibile, stante il carattere meramente rivalutativo, e complessivamente assertivo, delle sue argomentazioni. Queste ultime non si confrontano adeguatamente con il perspicuo ragionamento giudiziale, che ha esattamente selezionato gli indicatori, da cui eventualmente desumere che gli illeciti commessi fossero frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (presupposto indispensabile per il riconoscimento della continuazione: Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01; Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01), escludendo tale esito in base ad essi e giungendo alla conclusione, non innplausibile, che gli illeciti stessi, peraltro significativamente distanziati dal lato temporale, fossero viceversa riconducibili ad un mero generico programma di attività delinquenziale.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente France co Centofanti Luigi Fabrizio Augusto Mancuso DF7OSITA