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Sentenza — n. 9380/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9380/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9380/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZACCARO FRANCESCO nato a CANOSA DI PUGLIA il 11/11/1970 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 16/2/2021, la Corte d'appello di Bari ha confermato quella del Tribunale di Foggia, appellata da ZACCARO Francesco, con la quale costui era stato condannato per il reato di cui all'art. 187, codice strada (fatto accertato il 13 settembre 2016).

Regesto Legislator

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art. 157 cod. pen; Sentenza — n. 9380/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza del 16/2/2021, la Corte d'appello di Bari ha confermato quella del Tribunale di Foggia, appellata da ZACCARO Francesco, con la quale costui era stato condannato per il reato di cui all'art. 187, codice strada (fatto accertato il 13 settembre 2016).

Parole chiave

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disturbo dell'adattamento guida in stato di inattitudine stato di salute psichica carenza di credibilità oggettiva accertamento inesatto dei fatti perizia psichiatrica insufficiente

Disposizioni normative citate

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art. 157 cod. pen
Nel caso all'esame tale evenienza non ricorre, anche alla luce degli stessi motivi di ricorso, cosicché deve addivenirsi alla declaratoria di estinzione, avuto riguardo alla natura del reato contestato (una contravvenzione) e al termine di prescrizione stabilito dalla legge (art. 157 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZACCARO FRANCESCO nato a CANOSA DI PUGLIA il 11/11/1970 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 16/2/2021, la Corte d'appello di Bari ha confermato quella del Tribunale di Foggia, appellata da ZACCARO Francesco, con la quale costui era stato condannato per il reato di cui all'art. 187, codice strada (fatto accertato il 13 settembre 2016).

2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto inosservanza ovvero erronea applicazione delle norme processuali penali e vizio della motivazione, sia con riferimento alla corretta instaurazione del contraddittorio (avvenuto sulla scorta di una elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, che si assume non effettiva, avendo l'interessato rifiutato di sottoscrivere il relativo verbale), che avuto riguardo alla valutazione del compendio probatorio. Considerato in diritto 1. La sentenza va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

2. Quanto al motivo posto a base del ricorso, si rileva che, nonostante la non manifesta infondatezza delle argomentazioni inerenti alla corretta instaurazione del contraddittorio (che hanno consentito, quindi, la valida instaurazione del rapporto di impugnazione), in presenza di una declaratoria di improcedibiltà per intervenuta prescrizione del reato è precluso alla Corte di Cassazione uno scrutinio finalizzato all'eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione, poiché in tale giudizio "...l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen., ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, opera nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione" (sez. 1 n. 35627 del 18/4/2012, P.G. in proc. Amurri e altri, Rv. 253458) che deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (cfr. sez. 6 n. 48461 del 28/11/2013, P.G., Fontana e altri, Rv. 258169).

3. Nel caso all'esame tale evenienza non ricorre, anche alla luce degli stessi motivi di ricorso, cosicché deve addivenirsi alla declaratoria di estinzione, avuto riguardo alla natura del reato contestato (una contravvenzione) e al termine di prescrizione stabilito dalla legge (art. 157 cod. pen.), in relazione al tempus commissi delicti (16/12/2015).

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Deciso il 9 febbraio 2022. Il Consigliere est. Il Presidi t Gabriella Cappello Donat a Ferrantif- I-L e_QQ,C) DEPOSITATO IN CA %411EFIIA ,- „ •