Italian court dismisses appeal as inadmissible due to non-allowed grounds and lack of substantive review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Giuliano Marcocchia inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The defense argued against the lower court's assessment of evidence and the application of Article 131-bis of the Penal Code, but the court found these grievances were merely reproductions of arguments already rejected at the appellate level. The court ruled that the appeal lacked the necessary substantive comparison with the appellate court's reasoning and failed to meet the strict requirements for admissibility in a review proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 189 c. 6 e 7 cod. strada; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; The appeal is inadmissible if grievances are merely reproductions of rejected appellate arguments without substantive comparison or if they fail to challenge the rationality of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCOCCIA GIULIANO nato a FROSINONE il 21/02/1975 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato MARCOCCIA Giuliano ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Roma ha confermato quella del Tribunale di Latina, con la quale il predetto era stato condannato per il reato di cui all'art. 189, c. 6 e 7, codice strada.
2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze riproduttive di censure rassegnate al giudice dell'appello, segnatamente riguardanti la valutazione del materiale probatorio, che hanno ricevuto una risposta ancorata alle evidenze raccolte e sorretta da adeguati argomenti giuridici che la difesa ha, in sostanza, contestato senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi d'appello non sono stati accolti (cfr. sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, Rv. 281521; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 1 n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507, laddove la Corte ha chiarito come, anche dopo la novella di cui alla legge n. 46/2006, il vaglio di legittimità sia circoscritto al controllo se la motivazione dei giudici del merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito).
Allo stesso modo, deve ritenersi la manifestamente infondatezza del motivo con il quale si è opposta la incompletezza della prova, non avendo la difesa tenuto conto della valutazione complessiva del materiale probatorio operata dai giudici del merito che ha riguardato, contrariamente a quanto assunto a difesa, non solo le propalazioni di una delle pp.00., ma anche le dichiarazioni del teste di PG e i riscontri obiettivi sui mezzi incidentati. Infine, le censure difensive sono prive del necessario confronto con le argomentazioni esposte dalla Corte d'appello per ritenere non applicabile, nella specie, l'istituto di cui all'art. 131 -bis, cod. pen. (cfr., sull'onere motivazionale, sez. 6 n. 55107 del 8/11/2018, Milone, Rv. 274647; sez. 3 n. 34151 del 18/6/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678), nella specie saldamente ancorate a elementi di sicuro rilievo tra quelli previsti dall'art. 133 cod. pen.
3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr 'dente e""" Gabriella Cappello Donat la Ferr nti DEPMTATO INELLER