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Ordinanza — n. 9377/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9377/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9377/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UCHEOMA MOSES CHUKWUJEKWU nato a UBOMA( NIGERIA) il 02/02/1960 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; .7" OSSERVA 1. L'imputato UCHEOMA Moses Chukwujekwu, con proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma ha parzialmente riformato quella del Tribunale cittadino aveva condannato il predetto e SALVATORI Luca per il reato di cui all'art. 589, cod. pen., aggravato dalla viólazione delle norme sulla circolazione stradale, per avere causato per colpa la morte del pedone FRACCHIOLLA Fabrizio, colpito da un palo semaforico sul quale era andato a sbattere il veicolo antagonista, condotto dal SALVATORI, a seguito del precedente impatto con il veicolo condotto dall'imputato (in Roma il 3/9/2008).

Regesto Legislator

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articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 9377/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n.8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

Parole chiave

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incidente stradale infrazione al codice della strada infortunio mortale delitto di fuga sorpasso pericoloso reato d'evento

Disposizioni normative citate

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articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UCHEOMA MOSES CHUKWUJEKWU nato a UBOMA( NIGERIA) il 02/02/1960 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; .7" OSSERVA 1. L'imputato UCHEOMA Moses Chukwujekwu, con proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma ha parzialmente riformato quella del Tribunale cittadino aveva condannato il predetto e SALVATORI Luca per il reato di cui all'art. 589, cod. pen., aggravato dalla viólazione delle norme sulla circolazione stradale, per avere causato per colpa la morte del pedone FRACCHIOLLA Fabrizio, colpito da un palo semaforico sul quale era andato a sbattere il veicolo antagonista, condotto dal SALVATORI, a seguito del precedente impatto con il veicolo condotto dall'imputato (in Roma il 3/9/2008).

2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n.8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

Con essi, peraltro, si prospetta un vizio della motivazione per travisamento probatorio in un caso di doppia sentenza conforme di condanna, al di fuori delle ipotesi consentite (il vizio è deducibile, infatti, solo se il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice o quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti; cfr. anche sez. 4 n. 44765 del 22/10/2013, Rv. 256837; n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 258432; n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 258438; sez. 7 n. 12406 del 19/2/2015, Rv. 262948); e si propongono soluzioni ermeneutiche in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., quanto alla rilevanza del principio dell'affidamento nel campo della circolazione stradale, sez. 4 n. 27513 del 10/05/2017, Mulas, Rv. 269997; sez. 4 n. 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 265981).

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. cost. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il P esidente Gabriella Cappello Dona/ella rranti DEP