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Sentenza — n. 9375/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9375/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9375/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MUNOZ MELO CRISTIAN GEOVANNY nato il 02/07/1987 avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; i-wozollitenuto in fatto 1. Con sentenza deli27/5/20191 la Corte d'appello di Bologna ha confermato quella del Tribunale di Parma, appellata da MUNOZ MELO Cristian Geovanny, con la quale costui era stato condannato per il reato di cui all'art. 186 c. 2, codice strada (fatto accertato il 18 ottobre 2015).

Regesto Legislator

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art. 157 cod. pen; Sentenza — n. 9375/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza deli27/5/20191 la Corte d'appello di Bologna ha confermato quella del Tribunale di Parma, appellata da MUNOZ MELO Cristian Geovanny, con la quale costui era stato condannato per il reato di cui all'art. 186 c. 2, codice strada (fatto accertato il 18 ottobre 2015).

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente reati qualificati contro gli stupefacenti esame d'idoneità alla guida dubbio circa il carattere di infrazione grave eccesso di velocità

Disposizioni normative citate

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art. 157 cod. pen
Nel caso all'esame tale evenienza non ricorre, anche alla luce degli stessi motivi di ricorso, cosicché deve addivenirsi alla declaratoria di estinzione, avuto riguardo alla natura del reato contestato (una contravvenzione) e al termine di prescrizione stabilito dalla legge (art. 157 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MUNOZ MELO CRISTIAN GEOVANNY nato il 02/07/1987 avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; i-wozollitenuto in fatto 1. Con sentenza deli27/5/20191 la Corte d'appello di Bologna ha confermato quella del Tribunale di Parma, appellata da MUNOZ MELO Cristian Geovanny, con la quale costui era stato condannato per il reato di cui all'art. 186 c. 2, codice strada (fatto accertato il 18 ottobre 2015).

2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, formulando cinque motivi. Con il primo, ha dedotto inosservanza e erronea applicazione della legge processuale penale, in relazione al diniego del rinvio chiesto dal difensore per legittimo impedimento attestato da certificazione medica. Con il secondo e il terzo, ha dedotto rispettivamente analogo vizio e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento al rigetto della istanza di rinnovazione istruttoria. Con il quarto, ha dedotto la mancata assunzione di una prova decisiva, espressamente richiesta a discarico di quanto contenuto nella imputazione. Infine, con il quinto, ha dedotto vizio della motivazione quanto alla prova inerente al funzionamento dell'apparecchio etilometro utilizzato per l'accertamento del taso alcolemico. Considerato in diritto 1. La sentenza va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

2. Quanto ai motivi posti a base del ricorso, si rileva che, nonostante la non manifesta infondatezza dei primi tre (che hanno consentito, quindi, la valida instaurazione del rapporto di impugnazione), in presenza di una declaratoria di improcedibiltà per intervenuta prescrizione del reato è precluso alla Corte di Cassazione uno scrutinio finalizzato all'eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione, poiché in tale giudizio "...l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen., ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, opera nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione" (sez. 1 n. 35627 del 18/4/2012, P.G. in proc. Amurri e altri, Rv. 253458) che deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (cfr. sez. 6 n. 48461 del 28/11/2013, P.G., Fontana e altri, Rv. 258169).

3. Nel caso all'esame tale evenienza non ricorre, anche alla luce degli stessi motivi di ricorso, cosicché deve addivenirsi alla declaratoria di estinzione, avuto riguardo alla natura del reato contestato (una contravvenzione) e al termine di prescrizione stabilito dalla legge (art. 157 cod. pen.), in relazione al tempus commissi delicti (16/12/2015).

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Deciso il 9 febbraio 2022. Il Consigliere est. Il Pre dente abriella Cappello Dà ontellaerrnti DEPOSI