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Ordinanza — n. 9373/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against second-instance sentence accepting parties' plea agreement terms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9373/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible without formalities because the appellant had waived all issues regarding the plea agreement reached in the second instance. Although the appellant argued for a different legal qualification of specific facts, the court held that such waivers preclude raising any new grievances in the subsequent appeal, except for illegal sentencing. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The waiver of issues regarding a plea agreement in the second instance precludes raising any new grievances in the appeal, including those relevable ex officio, except for illegal sentencing.

Parole chiave

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plea agreement appeal waiver of issues second instance sentence inadmissible appeal procedural preclusion abbandono del procedimento per infrazione stradale contravvenzione alla circolazione guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
L'imputato DAHIR Toufik, con proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Milano ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599-bis, cod.
Art. 610 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c.
Art. 189 c.p.
pen., conformemente all'accordo raggiunto dalle parti, la pena di cui alla sentenza di condanna del Tribunale di quella città per più reati, tra i quali quelli puniti e previsti dall'art. 189, c.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
art. 599-bis cod. proc. pen
pen., resta applicabile all'attuale concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale rìproposizione del precedente strumento deflattivo; sez.
art. 129 cod. proc. pen
273194, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha per l'appunto ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; sez.
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

Giurisprudenza citata

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sez. 5, ordinanza n. 29243 del 4/6/2018, Casero
sez. 5, ordinanza n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv.
sez. 3, ordinanza n. 30190 del 8/3/2018, Hoxha e altro
pen.; sez. 3, ordinanza n. 30190 del 8/3/2018, Hoxha e altro, Rv.
sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello Fabio
273755; sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello Fabio, Rv.
sez. 6, n. 41254 del 4/7/2019, Leone Damiano
sez. 6, n. 41254 del 4/7/2019, Leone Damiano, Rv, 277196, in cui, in motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art.
sez. 2, n. 47698 del 18/9/2019, Amabile Pasquale
pen., che costituisce la sostanziale rìproposizione del precedente strumento deflattivo; sez. 2, n. 47698 del 18/9/2019, Amabile Pasquale, Rv, 278006).
C. Cost. 186/2000
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAHIR TOUFIK nato il 02/07/1987 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANO OSSERVA1. L'imputato DAHIR Toufik, con proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Milano ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., conformemente all'accordo raggiunto dalle parti, la pena di cui alla sentenza di condanna del Tribunale di quella città per più reati, tra i quali quelli puniti e previsti dall'art. 189, c. 6 e 7, codice strada (capo e, in Pantigliate il 13 febbraio 2016).

2. Il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 03 agosto 2017, trattandosi di ricorso proposto avverso sentenza che ha recepito l'accordo delle parti in appello, avendo l'imputato rinunciato alle questioni, anche rilevabili d'ufficio, in funzione dell'accordo sulla pena, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. sez. 5, ordinanza n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha per l'appunto ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; sez. 3, ordinanza n. 30190 del 8/3/2018, Hoxha e altro, Rv. 273755; sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello Fabio, Rv. 276102; n. 47698 del 18/9/2019, Amabile Pasquale, Rv. 278006).

Nella specie, parte ricorrente ha, per l'appunto, dedotto l'erronea qualificazione giuridica limitatamente ai fatti contestati al capo e) della rubrica, ma la rinuncia ai motivi diversi dalla dosimetria della pena concordata implica anche quella a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (cfr. sez. 6, n. 41254 del 4/7/2019, Leone Damiano, Rv, 277196, in cui, in motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, c. 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale rìproposizione del precedente strumento deflattivo; sez. 2, n. 47698 del 18/9/2019, Amabile Pasquale, Rv, 278006).

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presi ente Gabriella Cappello Donat la Fe r