Ordinanza — n. 9372/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BROGNO DANTE FRANCO nato a SANTA SOFIA D'EPIRO il 09/01/1946 avverso l'ordinanza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMA OSSERVA1. La difesa di BROGNO Dante Franco ha proposto ricorso avverso la ordinanza con la quale Corte d'appello di Roma ha rigettato la domanda per il riconoscimento di un indennizzo per la ingiusta detenzione subita a seguito della emissione di un M.A.E. nei confronti del predetto, nell'ambito di un procedimento penale che lo vedeva accusato di aver preso parte alle trattative rigaurdanti una importazione di cocaina dal Venezuela.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 c.p; Ordinanza — n. 9372/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, trattandosi di ricorso proposto senza l'osservanza del termine stabilito dalla legge. Nella specie, l'avviso di deposito dell'ordinanza è stato inviato il 29/12/2020 e il ricorso depositato il 1/2/2021, oltre il termine di legge di giorni quindici.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BROGNO DANTE FRANCO nato a SANTA SOFIA D'EPIRO il 09/01/1946 avverso l'ordinanza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMA OSSERVA1. La difesa di BROGNO Dante Franco ha proposto ricorso avverso la ordinanza con la quale Corte d'appello di Roma ha rigettato la domanda per il riconoscimento di un indennizzo per la ingiusta detenzione subita a seguito della emissione di un M.A.E. nei confronti del predetto, nell'ambito di un procedimento penale che lo vedeva accusato di aver preso parte alle trattative rigaurdanti una importazione di cocaina dal Venezuela.
2. Il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, trattandosi di ricorso proposto senza l'osservanza del termine stabilito dalla legge. Nella specie, l'avviso di deposito dell'ordinanza è stato inviato il 29/12/2020 e il ricorso depositato il 1/2/2021, oltre il termine di legge di giorni quindici.
3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Gabn-ella Cappello 5 Dona Ila Ferranti OSITATO IN CA ,1177:` EA 2 oggi. .