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Ordinanza — n. 9371/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9371/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9371/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUNTEAN LUCICA ANCUTA nato il 27/09/1969 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Osserva 1. Con sentenza del 12/4/2021, la Corte d'appello di Bari ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di MUNTEAN Lucica Ancuta avverso la sentenza, con la quale il Tribunale di Foggia aveva condannato la predetta per il reato di furto aggravato (in San Severo il 7/3/2016).

Regesto Legislator

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articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 9371/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

Parole chiave

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aggravamento della pena revisione della sentenza penale motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio modificazione delle conclusioni gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUNTEAN LUCICA ANCUTA nato il 27/09/1969 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Osserva 1. Con sentenza del 12/4/2021, la Corte d'appello di Bari ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di MUNTEAN Lucica Ancuta avverso la sentenza, con la quale il Tribunale di Foggia aveva condannato la predetta per il reato di furto aggravato (in San Severo il 7/3/2016).

2. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, il quale ha formulato motivi con i quali, da un lato, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, contestando la abnormità del giudizio di inammissibilità dell'appello; dall'altro, analoghi vizi con riferimento alla valutazione del compendio probatorio, che assume carente, e al giudizio di comparazione tra gli elementi circostanziali che contesta, violazione di legge contestando la genericità del gravame, con il quale si era rilevata la violazione dell'art. 114, disp. att., cod. proc. pen., rilevando, in subordine, la prescrizione del reato.

3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. La difesa ha, in sostanza, reiterato in questo giudizio l'errore rilevato dai giudici territoriali nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), difettando nel ricorso l'esplicita enunciazione e argomentazione di rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (cfr., sul punto, anche sez. 3, n. 12727 del 21/2/2019, Jallow Sherif, Rv. 275841, in cui si è ribadito che, ai fini della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di appello, sotto il profilo della specificità, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare semplicemente il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che rispetto ad esso indichi le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione; sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco Roberto, Rv. 277811; sez. 6, n. 37392 del 2/7/2014, Alfieri, Rv. 261650).

Quanto, poi, alla richiesta di declaratoria di prescrizione, a parte la considerazione che l'inammissibilità del ricorso impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale, è dirimente rilevare che il reato non è prescritto, avuto riguardo al titolo di reato (un furto mono aggravato per il quale il tempo a prescrivere è pari a anni sette e mesi sei) e alla data di sua commissione (7/3/2016).

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 febbraio 2022. Il Consigliere est. Il Pr idente Gabriella Cappello • Don ella Ferr