Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to repetitive grievances against appellate court decisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Vanessa Minniti inadmissible because it contained grievances that were merely repetitive of those already addressed by the Court of Appeal of Turin. The defense attempted to re-litigate arguments previously rejected without engaging with the specific legal reasoning or evidence that supported the appellate court's decision on aggravated theft. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the novelty required for admissibility under Italian criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it consists solely of repetitive grievances against appellate decisions that have already been substantively examined and resolved with adequate legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINNITI VANESSA nato a SIRACUSA il 07/09/1979 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputata MINNITI Vanessa ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Asti, con la quale la predetta era stata condannata per un tentativo di furto aggravato in supermercato, ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., con giudizio di prevalenza sull'aggravante e la recidiva, riducendo conseguentemente la pena, convertendo quella detentiva in pena pecuniaria. Con successiva memoria scritta, la difesa ha sviluppato le proprie argomentazioni, contestando il giudizio formulato in sede di esame preliminare.
2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze riproduttive di censure rassegnate al giudice dell'appello che hanno ricevuto una risposta ancorata alle evidenze raccolte e sorretta da adeguati argomenti giuridici. La difesa ha, in sostanza, riproposto censure vagliate e disattese dai giudici di appello, contestandone in maniera del tutto apodittica la correttezza, senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi d'appello non sono stati accolti (cfr. sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, Rv. 281521; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849) e senza tener conto dei principi più volte enunciati da questa Corte di legittimità in tema di aggravante dell'esposizione a pubblica fede, da escludersi solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della res, ostacolandone la facilità di raggiungimento (cfr. sez. 5, n. 6351 del 8/1/2021, Esposito Raffaele, Rv. 280493; n. 6416 del 14/1172014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663; sez. 5, n. 17 del 21/1172019, dep. 2020, Bevilacqua isabella, Rv. 278383, con riferimento a prodotti dotati di placca anti taccheggio).
3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente k Gabriella Cappello D te/I. erranti DE2Pa TATO IN EL