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Ordinanza — n. 9369/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9369/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9369/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'AGLIO PIERRE FRANCOIS nato il 01/01/1994 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato DELL'AGLIO Pierre Francois ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma di quella del Tribunale di quella città, con la quale il predetto era stato condannato per un furto aggravato (in Torino, 3 ottobre 2020), ha rideterminato favorevolmente la pena.

Regesto Legislator

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articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 9369/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. cost. 186/2000).

Parole chiave

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pericolo di reiterazione revisione della sentenza penale obbligo di articolare le censure allontanamento malgrado rischio di persecuzione pene condizionali criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'AGLIO PIERRE FRANCOIS nato il 01/01/1994 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato DELL'AGLIO Pierre Francois ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma di quella del Tribunale di quella città, con la quale il predetto era stato condannato per un furto aggravato (in Torino, 3 ottobre 2020), ha rideterminato favorevolmente la pena.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendosi contestata la motivazione in punto applicazione della recidiva, viceversa congruamente giustificata dai giudici del merito, con argomenti rispetto ai quali è difettato un effettivo confronto. Si è, infatti, valorizzata la circostanza che l'imputato aveva riportato molteplici condanne, anche per reati della stessa indole, in uno con la prossimità dei fatti rispetto a quello per il quale si procede. Trattasi di valutazione certamente espressione della maggiore pericolosità del soggetto, insindacabile in questa sede siccome sostenuta da un ragionamento scevro dai vizi solo genericamente dedotti.

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. cost. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presi. -nte Gabriella Cappello Dona t'lla