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Ordinanza — n. 9367/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9367/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9367/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARGOUB MOHAMED nato il 19/03/1993 avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINO OSSERVA1. L'imputato ARGOUB Mohamed, con proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., conformemente all'accordo raggiunto dalle parti, la pena di cui alla sentenza di condanna del Tribunale di quella città per i reati di furto con destrezza di un telefono cellulare e di ricettazione di una bicicletta.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 9367/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato ARGOUB Mohamed, con proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., conformemente all'accordo raggiunto dalle parti, la pena di cui alla sentenza di condanna del Tribunale di quella città per i reati di furto con destrezza di un telefono cellulare e di ricettazione di una bicicletta.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina recidiva nell'infrazione alleggerimento della pena motivi di cassazione revisione della sentenza penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
L'imputato ARGOUB Mohamed, con proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599-bis, cod.
art. 129 cod. proc. pen
273194, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha per l'appunto ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; sez.
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARGOUB MOHAMED nato il 19/03/1993 avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINO OSSERVA1. L'imputato ARGOUB Mohamed, con proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., conformemente all'accordo raggiunto dalle parti, la pena di cui alla sentenza di condanna del Tribunale di quella città per i reati di furto con destrezza di un telefono cellulare e di ricettazione di una bicicletta.

2. Il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 03 agosto 2017, trattandosi di ricorso proposto avverso sentenza che ha recepito l'accordo delle parti in appello, avendo l'imputato rinunciato alle questioni, anche rilevabili d'ufficio, in funzione dell'accordo sulla pena, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. sez. 5, ordinanza n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha per l'appunto ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; sez. 3, ordinanza n. 30190 del 8/3/2018, Hoxha e altro, Rv. 273755; sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello Fabio, Rv. 276102; n. 47698 del 18/9/2019, Amabile Pasquale, Rv. 278006).

Nella specie, parte ricorrente ha, per l'appunto, genericamente dedotto un difetto di motivazione sul concreto adeguamento della pena alla gravità del fatto e alla persoanlità dell'imputato ARGOUB.

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Dona telf Ferra