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Ordinanza — n. 9365/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to critically analyze lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9365/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised were not critical analyses of the lower court's reasoning. The appellant argued that the trial court erred in admitting a spouse's statement without warning the witness of the right to abstain, claiming this violated procedural nullity rules. The court rejected this, ruling that such defects are relative nullities requiring immediate objection during the trial or immediate appeal, which the appellant failed to do.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 182, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 181, comma 4, cod. proc. pen.: Appeals must be based on critical analysis of the decision's arguments; mere complaints without such analysis render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility critical analysis requirement relative nullity defect procedural nullity waiver spouse testimony warning omissione di soccorso partenza del coniuge aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, c.p.p.
Art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 181, comma 4, cod. proc. pen.
pen., e, comunque, ove verificatasi nel giudizio, con l'impugnazione della relativa sentenza, ai sensi dell'art. 181, comma 4, cod. proc. pen.; sez.
C. Cost. 186/2000
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
sez. 3, n 21374 del 16/1/2018
268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), peraltro conformi al consolidato orientamento dei giudici di legittimità sulla natura della nullità di che trattasi (cfr., sez. 3, n 21374 del 16/1/2018, Rv.
sez. 1, n. 54427 del 30/3/2016
pen.; sez. 1, n. 54427 del 30/3/2016, Lo Giudice, Rv.
sez. 5, n. 48693 del 19/9/2014
268649, in materia di giudizio abbreviato, in cui si è precisato che tale scelta determina un consenso alla utilizzazione dell'atto nullo; sez. 5, n. 48693 del 19/9/2014, Boccoli ed altro, Rv.
n. 13591 del 12/3/2010
261437; n. 13591 del 12/3/2010, D'E.
sez. 6, n. 10065 del 18/1/2005
246715; sez. 6, n. 10065 del 18/1/2005, Mascia, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACOBBI ESTER nato a BRINDISI il 27/04/1970 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. Con sentenza del 21/1/2021, la Corte d'appello di Torino ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna di IACOBBI Ester per ii reati di cui all'art. 189, c. 6 e 7, codice strada (in Torino il 23 febbraio 2014).

2. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta utilizzabilità del verbale di dichiarazioni rese dal coniuge dell'imputata, senza l'avvertimento della facoltà di astenersi, contestando la risposta dei giudici d'appello che hanno ritenuto l'atto utilizzabile siccome acquisito su accordo delle parti.

3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), peraltro conformi al consolidato orientamento dei giudici di legittimità sulla natura della nullità di che trattasi (cfr., sez. 3, n 21374 del 16/1/2018, Rv. 273119, in cui si è, per l'appunto, ribadito che l'omissione dell'avvertimento relativo alla facoltà per i prossimi congiunti dell'imputato di astenersi dal deporre determina una nullità relativa, che deve essere eccepita, a pena di decadenza, dalla parte che vi assiste prima del compimento dell'esame testimoniale ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., e, comunque, ove verificatasi nel giudizio, con l'impugnazione della relativa sentenza, ai sensi dell'art. 181, comma 4, cod. proc. pen.; sez. 1, n. 54427 del 30/3/2016, Lo Giudice, Rv. 268649, in materia di giudizio abbreviato, in cui si è precisato che tale scelta determina un consenso alla utilizzazione dell'atto nullo; sez. 5, n. 48693 del 19/9/2014, Boccoli ed altro, Rv. 261437; n. 13591 del 12/3/2010, D'E. e altro, Rv. 246715; sez. 6, n. 10065 del 18/1/2005, Mascia, Rv. 231479).

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 febbraio 2022. Il Consigliere est. Il Presidi te ... abriella Cappello Dona Ferr. ti DEPOSITA