Cassation appeal dismissed as inadmissible due to reproduction of appellate grievances without new legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Canò's appeal inadmissible because it merely reproduced grievances already rejected by the Court of Appeal of Naples. The defense attempted to contest the appellate court's reasoning without addressing the specific legal grounds used to dismiss those grievances. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the novelty required for admissibility under criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists solely of a reproduction of grievances already examined and rejected by the appellate court, without presenting new legal arguments or grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANO' GIUSEPPE nato a NAPOLI il 06/11/1974 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato CANÒ Giuseppe ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di furto aggravato in concorso.
2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze riproduttive di censure rassegnate al giudice dell'appello che hanno ricevuto una risposta ancorata alle evidenze raccolte e sorretta da adeguati argomenti giuridici. La difesa ha, in sostanza, riproposto censure vagliate e disattese dai giudici di appello, contestandone in maniera del tutto apodittica la correttezza, senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi d'appello non sono stati accolti (cfr. sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, Rv. 281521; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, anche sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presid t Gabriella Cappello Donatel Ferranti i„.„Qta-1,9)-le-eee2~- DEPOSITATO IN C , op