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Ordinanza — n. 9360/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of critical analysis regarding recidivism application in criminal conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9360/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Mellone's appeal inadmissible due to a failure to critically analyze the lower court's reasoning on recidivism. Although the appellant contested the application of recidivism based on prior convictions, the court found the first-instance judges' justification sufficient and free from defects. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contests the motivation of the decision without providing a critical analysis of the arguments used by the judges to justify the ruling.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidivism application lack of critical analysis procedural defect Cassation appeal rejection recidiva nell'infrazione ripetute violazioni del diritto degli stranieri sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
C. cost. 186/2000
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. cost. 186/2000).
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv.
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELLONE GIOVANNI nato a BATTIPAGLIA il 03/01/1958 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato MELLONE Giovanni ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Torino ha confermato quella del Tribunale cittadino, con la quale il predetto era stato condannato per furto aggravato e insolvenza fraudolenta (in Vercelli il 28/12/2015 e tra il 28 e il 29/12/2015).

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendosi contestata la motivazione in punto applicazione della recidiva, viceversa congruamente giustificata dai giudici del merito, con argomenti rispetto ai quali è difettato un effettivo confronto. Si è, infatti, valorizzata la circostanza che l'imputato aveva riportato molteplici condanne precedenti, anche per reati della stessa indole, ma aveva anche riportato condanne successive ai fatti per cui è processo per plurime ricettazioni. Trattasi di valutazione certamente espressione della maggiore pericolosità del soggetto, insindacabile in questa sede siccome sostenuta da un ragionamento scevro dai vizi solo genericamente dedotti.

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. cost. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Pres ente Gabriella Cappello DonifeIla ferranti DEPOSITA:M IN CA ELLERIA i i