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Ordinanza — n. 9358/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9358/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9358/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: REINHART CARLO GIUSEPPE nato a BRESCIA il 31/07/1958 REINHART ROMANA MARIA GRAZIA nato il 30/05/1962 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. Gli imputati REINHART Carlo Giuseppe e REINHART Romana Maria Grazia hanno proposto ricorsi, con unico atto difensore, avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, ha confermato quella del Tribunale di Bolzano, con la quale i predetti erano stati condannati per tentativo di furto aggravato in concorso e altro (in Laives il 21/2/2017).

Regesto Legislator

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articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 9358/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. cost. 186/2000).

Parole chiave

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tentato furto reati contro il patrimonio altri reati reiterazione di reati penali furto di lieve entità grave tentazione

Disposizioni normative citate

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articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: REINHART CARLO GIUSEPPE nato a BRESCIA il 31/07/1958 REINHART ROMANA MARIA GRAZIA nato il 30/05/1962 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. Gli imputati REINHART Carlo Giuseppe e REINHART Romana Maria Grazia hanno proposto ricorsi, con unico atto difensore, avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, ha confermato quella del Tribunale di Bolzano, con la quale i predetti erano stati condannati per tentativo di furto aggravato in concorso e altro (in Laives il 21/2/2017).

2. I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze riproduttive di censure rassegnate al giudice dell'appello che hanno ricevuto una risposta ancorata alle evidenze raccolte e sorretta da adeguati argomenti giuridici. La difesa ha, in sostanza, riproposto censure vagliate e disattese dai giudici di appello, in un punto sussistenza dei presupposti per la configurabilità della desistenza volontaria, contestandone in maniera del tutto apodittica la correttezza, senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi d'appello non sono stati accolti (cfr. sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, Rv. 281521; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849) e senza tener conto dei principi più volte enunciati da questa Corte di legittimità proprio in tema di desistenza volontaria (cfr., sez. 4, n. 12240 del 13/2/2018, Ferdico e altri, Rv. 272535, proprio in un caso in cui è stata esclusa la configurabilità della desistenza volontaria nella condotta degli imputati che dopo aver compiuto atti idonei e diretti a commettere il furto si allontanavano scoraggiati dalla presenza di una lastra di metallo che impediva lo sfondamento del muro e dal sopraggiungere degli agenti di polizia; sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep. 2019, Rv. 275647; sez. 5, n. 50079 del 15/5/2017, Mayer e altro, Rv. 271435) e di sostituzione della pena (cfr. sez. 2, n. 5989 del 22/11/2007, dep. 2008, Frediani, Rv. 239494; sez. 7, n. 32381 del 28/10/2020, Cascio Leonardo, Rv. 279876).

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. cost. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Pre dente Gabriella Cappello Dona tel nti pki-vn