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Ordinanza — n. 9356/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9356/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9356/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICARI GIUSEPPE nato a TRAPANI il 06/03/1955 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; ‘, OSSERVA 1. L'imputato LICARI Giuseppe ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Genova ha confermato quella del Tribunale di Savona di condanna del predetto per furto aggravato e altro (in Albisola, il 5/8/2017).

Regesto Legislator

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articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 9356/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. cost. 186/2000).

Parole chiave

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risarcimento per atto illecito licenziamento per furto furto di lieve entità assicurazione contro il furto risarcimento alle vittime di reati allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICARI GIUSEPPE nato a TRAPANI il 06/03/1955 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; ‘, OSSERVA 1. L'imputato LICARI Giuseppe ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Genova ha confermato quella del Tribunale di Savona di condanna del predetto per furto aggravato e altro (in Albisola, il 5/8/2017).

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze del tutto generiche, prive del contenuto essenziale di un atto di impugnazione (cfr. sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, Rv. 281521; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, anche sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. cost. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Gabriella Cappello Dep0 77Mt4