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Ordinanza — n. 9354/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9354/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9354/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOINA CASANDRA LARISA nato il 09/02/1997 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputata VOINA Casandra Larisa ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Potenza ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale cittadino, con cui la stessa era stata condannata per concorso in furto aggravato (in Tolve il 28/2/2020).

Regesto Legislator

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articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 9354/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

Parole chiave

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pericolo di tortura tentata truffa motivazione inadeguata delle censure costituzionali assenza di persecuzione permesso di promuovere un procedimento penale licenziamento per furto

Disposizioni normative citate

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articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOINA CASANDRA LARISA nato il 09/02/1997 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputata VOINA Casandra Larisa ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Potenza ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale cittadino, con cui la stessa era stata condannata per concorso in furto aggravato (in Tolve il 28/2/2020).

2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n.8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e neppure precedute dal necessario confronto con le argomentazioni esposte dalla Corte d'appello, coerenti anche con la giurisprudenza di legittimità espressasi sia in ordine alla valutazione del compendio probatorio [cfr., sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601, in cui si è ribadito che è precluso al giudice di legittimità procedere alla rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e all'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito; sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna Salvatore, Rv. 280747, in cui si è precisato che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento]; che con riferimento al potere discrezionale del giudice di merito in ordine al giudizio di comparazione tra gli elementi circostanziali (cfr. sez. 3 n. 44883 del 18/07/2014, Cavicchi, Rv. 260627).

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Gabriella Cappello DEPOSITATO IN C' n‘4%‘,V4i11.20E12221/X ‘, 099i,