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Ordinanza — n. 9353/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9353/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9353/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO MANOLO nato a ROMA il 22/12/1980 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato DI ROCCO Manolo ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino, con la quale il predetto era stato condannato per un tentativo di furto aggravato in concorso (in Genova il 25/1/2019).

Regesto Legislator

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articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 9353/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

Parole chiave

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tentato furto furto di lieve entità licenziamento per furto reato di poca entità riciclaggio di denaro aggravato risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO MANOLO nato a ROMA il 22/12/1980 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato DI ROCCO Manolo ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino, con la quale il predetto era stato condannato per un tentativo di furto aggravato in concorso (in Genova il 25/1/2019).

2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n.8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e neppure precedute dal necessario confronto con le argomentazioni esposte dalla Corte d'appello per ritenere non applicabile, nella specie, l'istituto di cui all'art. 131-bis, cod. pen. (cfr., sull'onere motivazionale, sez. 6 n. 55107 del 8/11/2018, Milone, Rv. 274647; sez. 3 n. 34151 del 18/6/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678) e non riconoscibile un più favorevole giudizio di comparazione tra le circostanze (cfr. sez. 3 n. 44883 del 18/07/2014, Cavicchi, Rv. 260627).

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presid te Gabriella Cappello Donate Ferr nti s0-a DEPRS':TATO IN CA ;'141y1.7n1