Ordinanza — n. 9352/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: UNGUREANU BOGDAN CORNET nato il 03/07/1988 GAVRILA IONUT nato il 26/09/1993 avverso la sentenza del 26/04/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. Gli imputati UNGUREANU Bogdan Cornel e GRAVILA Ionut hanno proposto ricorsi, con atti distinti e stesso difensore, avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma di quella del Tribunale di Pescara, con la quale i predetti erano stati condannati per concorso in due furti aggravati in continuazione (in Spoltore, rispettivamente il 12 e il 16/5/2015), ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. e rideterminato favorevolmente la pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 c.p; Ordinanza — n. 9352/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Gli imputati UNGUREANU Bogdan Cornel e GRAVILA Ionut hanno proposto ricorsi, con atti distinti e stesso difensore, avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma di quella del Tribunale di Pescara, con la quale i predetti erano stati condannati per concorso in due furti aggravati in continuazione (in Spoltore, rispettivamente il 12 e il 16/5/2015), ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. e rideterminato favorevolmente la pena.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: UNGUREANU BOGDAN CORNET nato il 03/07/1988 GAVRILA IONUT nato il 26/09/1993 avverso la sentenza del 26/04/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. Gli imputati UNGUREANU Bogdan Cornel e GRAVILA Ionut hanno proposto ricorsi, con atti distinti e stesso difensore, avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma di quella del Tribunale di Pescara, con la quale i predetti erano stati condannati per concorso in due furti aggravati in continuazione (in Spoltore, rispettivamente il 12 e il 16/5/2015), ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. e rideterminato favorevolmente la pena.
2. I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze riproduttive di censure rassegnate al giudice dell'appello che hanno ricevuto una risposta ancorata alle evidenze raccolte e sorretta da adeguati argomenti giuridici. La difesa ha, in sostanza, riproposto censure vagliate e disattese dai giudici di appello, in ordine alla valutazione del compendio probatorio, contestandone in maniera del tutto apodittica la correttezza, senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi d'appello non sono stati accolti (cfr. sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, Rv. 281521; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849).
3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Pres i ente Gabriella Cappello Dona tel DEPOSI