Ordinanza — n. 9351/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEFAN ALINA nato il 14/10/1999 avverso la sentenza del 17/03/2021 del GIP TRIBUNALE di ROVIGO OSSERVA1. L'imputata STEFAN Alina, con proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Rovigo ha applicata alla stessa una pena, su accordo delle parti, per più reati di furto aggravato in concorso., 2. Il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 03 agosto 2017, trattandosi di ricorso proposto avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), per motivi (sussistenza dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione giustificativa) tuttavia non deducibilii ai sensi dell'art. 448 c. 2 -bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 9351/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEFAN ALINA nato il 14/10/1999 avverso la sentenza del 17/03/2021 del GIP TRIBUNALE di ROVIGO OSSERVA1. L'imputata STEFAN Alina, con proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Rovigo ha applicata alla stessa una pena, su accordo delle parti, per più reati di furto aggravato in concorso., 2. Il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 03 agosto 2017, trattandosi di ricorso proposto avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), per motivi (sussistenza dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione giustificativa) tuttavia non deducibilii ai sensi dell'art. 448 c. 2 -bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata).
3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Pre idente Gabriella Cappello Don Ila Ferranti DEPO9fTr77