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Ordinanza — n. 9350/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to factual complaints lacking critical analysis of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9350/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Christian Solari inadmissible under Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure. The appellant raised factual grievances regarding the conviction for driving under the influence but failed to provide a critical analysis of the arguments presented in the appealed judgment. The court ruled that such complaints, which contradict established case law and statutory interpretation, do not meet the admissibility requirements for a cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on factual complaints that do not stem from a necessary critical analysis of the arguments underpinning the decision being challenged.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual complaints analysis critical analysis arguments driving under influence alcohol concentration test guida in stato di ebbrezza qualificata abuso di alcol guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, c.p.p.
Art. 616, c.p.p.
C. Cost. 186/2000
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U. n.8825 del 27/10/2016
254584; Sez. U. n.8825 del 27/10/2016, dep.
sez. 4, n. 50973 del 5/7/2017
n. 24206 del 4/3/2015
n. 42004 del 19/9/2019
263725; n. 42004 del 19/9/2019, Milutonovic Diusan, RV.
sez. 7, n. 8875 del 12/2/2020
277689; sez. 7, n. 8875 del 12/2/2020, Crivaro Roberto, Rv.
sez. 4 n. 36777 del 2/7/2015
279091; quanto alla prova della causazione di un incidente, sez. 4 n. 36777 del 2/7/2015, Rv.
sez. 4, n. 37743 del 28/5/2013
264419; sez. 4, n. 37743 del 28/5/2013, Rv.
sez. 4 n. 33760 del 17/5/2017
25620; sez. 4 n. 33760 del 17/5/2017, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLARI CHRISTIAN nato a CHIAVARI il 17/04/1991 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato SOLARI Christian, con proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Genova ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 186, c. 2 e 2-bis, d.P.R. n. 285/92 (in Carasco il 29/7/2018).

2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n.8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); oltre che prospettanti soluzioni ermeneutiche in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., quanto alla distanza temporale tra guida e accertamento, sez. 4, n. 50973 del 5/7/2017, Denicolò, Rv. 271532, in cui si è precisato, per l'appunto, che, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e l'espletamento dell'accertamento; n. 24206 del 4/3/2015, Mongiardo, Rv. 263725; n. 42004 del 19/9/2019, Milutonovic Diusan, RV. 277689; sez. 7, n. 8875 del 12/2/2020, Crivaro Roberto, Rv. 279091; quanto alla prova della causazione di un incidente, sez. 4 n. 36777 del 2/7/2015, Rv. 264419; sez. 4, n. 37743 del 28/5/2013, Rv. 25620; sez. 4 n. 33760 del 17/5/2017, Rv. 270612).

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il P sidente Gabriella Cappello Dona Ila Ferranti DEPOSITATO IN CA