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Ordinanza — n. 9348/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9348/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9348/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CROMAZ ROBERTO nato a JOSENICE( JUGOSLAVIA) il 19/07/1964 avverso l'ordinanza del 27/09/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Osserva 1. Con ordinanza del 27/9/2019, la Corte d'appello di Trieste ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di CROMAZ Roberto avverso la sentenza, con la quale il Tribunale di Udine aveva condannato il predetto per il reato di cui all'art. 186, c. 7, codice strada.

Regesto Legislator

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articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 9348/2022 — snpen · Corte di Cassazione: b) e c), cod. proc. pen. e contestando la genericità del gravame, con il quale si era rilevata la violazione dell'art. 114, disp. att., cod. proc. pen.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente abbandono del procedimento per infrazione stradale guida in stato di ebbrezza qualificata multe non pagate domanda d'asilo di rom motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CROMAZ ROBERTO nato a JOSENICE( JUGOSLAVIA) il 19/07/1964 avverso l'ordinanza del 27/09/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Osserva 1. Con ordinanza del 27/9/2019, la Corte d'appello di Trieste ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di CROMAZ Roberto avverso la sentenza, con la quale il Tribunale di Udine aveva condannato il predetto per il reato di cui all'art. 186, c. 7, codice strada.

2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto i vizi di cui all'art. 606, lett.

b) e c), cod. proc. pen. e contestando la genericità del gravame, con il quale si era rilevata la violazione dell'art. 114, disp. att., cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 febbraio 2022. Il Consigliere est. Il Pr94dente Gabriella Cappello Cappello Don tellai Ferranti • • DEP TATO I