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Ordinanza — n. 9345/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding criminal liability for failure to deposit bail.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9345/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds regarding the appellant's criminal liability. The appellant argued the lower court failed to provide valid reasoning for his responsibility, but the Court found the appeal generic as it did not address specific factual elements like the lack of poverty proof. Consequently, the Court ruled that the criminal act requires subjective intent and cannot be attributed to an unproven lack of financial means.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds are generic and fail to specifically correlate the arguments with the contested decision's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specificity criminal liability omission of bail subjective intent tardivo pagamento delle spese responsabilità scemata pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
di Taranto, del 13 gennaio 2021, che ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Taranto il 19 maggio 2019 all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto, in ordine al reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù
In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo l'aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv.
Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta
all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv.
Sez. 1, n. 51874 del 29/10/2019, Romeo
159 del 2011 allorché l'omesso deposito della cauzione dipende da mancanza di disponibilità economica del sottoposto, trattandosi di condotta allo stesso non rimproverabile (Sez. 1, n. 51874 del 29/10/2019, Romeo, Rv.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Ordinanza — n. 21030/2023 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal for attempted theft as inadmissible due to lack of specific legal grounds.
Ordinanza — n. 12116/2022 — snpen
Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding the declaration of criminal responsibility.
Sentenza — n. 18791/2022 — snpen
Cassation court annuls conviction for failure to deposit bail due to five-year prescription period expiration. The court rejected the appeal's arguments regarding economic impossibility and contradictory sentencing. The legal rule establishes that prescription extinguishes the crime even in appeal proceedings. The court cannot issue a more favorable acquittal without clear evidence of innocence. The decision highlights the strict limits on applying Article 129 of the Criminal Procedure Code. The outcome favors the defendant based on the passage of time. The case concerns a specific administrative penalty for non-compliance with bail orders. The court found no merit in the co-defendant's acquittal as a defense. The ruling emphasizes the finality of prescription periods in criminal law. The judgment clarifies the procedural boundaries of appellate review in such cases.
Sentenza — n. 22545/2023 — snpen
Cassation annuls execution order revoking probation due to missing statutory deadline for restitution performance.
Ordinanza — n. 5106/2022 — snpen
Italian Court dismisses appeal for non-payment of bail due to generic lack of reasoning and generic sentencing complaints.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO COSIMO nato a SAVA il 28/11/1959 avverso la la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLOJSEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

RITENUTO IN FATTO

1. Russo Cosimo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, del 13 gennaio 2021, che ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Taranto il 19 maggio 2019 all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto, in ordine al reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché non aveva ottemperato all'obbligo di deposito della cauzione di euro 650,00 entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni tre, emesso dal Tribunale di Taranto con provvedimento notificatogli il 4 maggio 2. Il ricorrente lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito, in violazione dell'arto. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non avrebbe offerto alcuna motivazione valida in ordine alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo l'aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634).

In particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure.Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che il ricorso non possa essere accolto in sede di legittimità. Ci si limita a denunziare il vizio, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente non si confronta.

In particolare, nel ricorso non ci si confronta con la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha evidenziato che l'imputato non aveva allegato alcuna prova circa il suo stato di indigenza. A tal fine, giova evidenziare che non è configurabile l'elemento psicologico del reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 allorché l'omesso deposito della cauzione dipende da mancanza di disponibilità economica del sottoposto, trattandosi di condotta allo stesso non rimproverabile (Sez. 1, n. 51874 del 29/10/2019, Romeo, Rv. 277918).

Deve trovare, infatti, applicazione il principio di diritto secondo cui la norma incriminatrice, che svolge una funzione rafforzativa degli obblighi imposti alla persona sottoposta a misura di prevenzione personale, è soggetta alle regole ordinarie in tema di colpevolezza in materia penale. Quest'ultima, in caso di reato omissivo, si declina anche in rapporto all'esigibilità della condotta che si sarebbe dovuta legalmente tenere. L'indisponibilità economica non preordinata né colposamente determinata, tuttavia, deve essere allegata dalla parte interessata, circostanza non avvenuta nel caso di specie.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Domenico Fiordalisi Enrico Sandrini DEP0