Criminal appeal dismissed as inadmissible because the unrepresented defendant failed to use a qualified defense lawyer as required by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Belati Mourad inadmissible de plano. The defendant attempted to submit the petition personally, but the law now mandates that such appeals must be signed by a qualified defense lawyer. Consequently, the court rejected the filing and ordered the defendant to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1; Art. 613, comma 1; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The introduction of Law 103/2017 excluded the right of the accused to file a cassation appeal personally, requiring mandatory representation by a qualified defense lawyer, rendering unrepresented filings inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELATI MOURAD nato il 27/07/1983 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avv4sa-a-14e-p-arti-; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il ricorso in esame, proposto personalmente da Belati Mourad, è stata impugnata la sentenza pronunciata in data 9.2.2021 dalla Corte di appello di Torino. Osserva il Collegio che con la novella introdotta con legge 23 giugno 2017, n. 103 si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il Consigliere relatore Il Presidente Qianchi, Enrico Giuseppe Sandrini Micia DMA,- DEPOSITATO IN CAN EPIA 1 8 022