Ordinanza — n. 9342/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO FRANCESCO nato a CASAL DI PRINCIPE il 18/09/1960 avverso l'ordinanza del 24/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da Russo Francesco avverso il decreto di proroga del regime detentivo ai sensi dell'art. 41 -bis ord. pen.; ritenuto che l'unico motivo abbia contenuto di merito, in quanto si risolve nella valorizzazione della lunga carcerazione e della regolare condotta tenuta, dati che il primo giudice ha valutato, ma ritenuto insufficienti ad escludere, a fronte del tenore di una specifica conversazione, oggetto di captazione, la attualità capacità del detenuto a mantenere collegamenti con il sodalizio di appartenenza; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 9342/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da Russo Francesco avverso il decreto di proroga del regime detentivo ai sensi dell'art. 41 -bis ord. pen.; ritenuto che l'unico motivo abbia contenuto di merito, in quanto si risolve nella valorizzazione della lunga carcerazione e della regolare condotta tenuta, dati che il primo giudice ha valutato, ma ritenuto insufficienti ad escludere, a fronte del tenore di una specifica conversazione, oggetto di captazione, la attualità capacità del detenuto a mantenere collegamenti con il sodalizio di appartenenza; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO FRANCESCO nato a CASAL DI PRINCIPE il 18/09/1960 avverso l'ordinanza del 24/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da Russo Francesco avverso il decreto di proroga del regime detentivo ai sensi dell'art. 41 -bis ord. pen.; ritenuto che l'unico motivo abbia contenuto di merito, in quanto si risolve nella valorizzazione della lunga carcerazione e della regolare condotta tenuta, dati che il primo giudice ha valutato, ma ritenuto insufficienti ad escludere, a fronte del tenore di una specifica conversazione, oggetto di captazione, la attualità capacità del detenuto a mantenere collegamenti con il sodalizio di appartenenza; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il consigliere estensore Il Presidente Michel anchi o. Enrico Giu eppe Sandrini 9,GLA DEPOSITATO IN CA