Cassation court dismisses appeal against prison permission denial due to procedural inadmissibility and lack of merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower tribunal's decision was procedurally sound and substantively correct. The appellant argued that the prison judge failed to recognize his positive behavioral evolution and ignored pending proceedings as obstacles. The court rejected these claims, affirming that the gradual nature of prison benefits and the complexity of the appellant's case justified the denial of the permission.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 30 ter l. 354/1975: An appeal against a prison permission denial is inadmissible if it merely rehashes arguments already adequately examined and dismissed by the lower court, and the decision stands if it rationally balances reeducative needs against pending legal proceedings.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUADAGNOLI DANILO nato a ROMA il 21/05/1956 avverso l'ordinanza del 16/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
RITENUTO IN FATTO
1. Guadagnoli Danilo ricorre avverso l'ordinanza del 16 giugno 2021 del Tribunale di sorveglianza di Roma, che ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento del 29 gennaio 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Roma aveva rigettato la richiesta di permesso premio ex art. 30 ter legge 26 luglio 1975, n. 354. 2.1. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 30 bis, 30 ter Ord. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza - contrariamente a quanto rilevato dagli operatori penitenziari - avrebbe omesso di evidenziare la regolare condotta e l'assenza di pericolosità sociale di Guadagnoli, che è detenuto sin dal 9 marzo 2017.
Il giudice di merito, quindi, si sarebbe limitato a evidenziare la mancata conclusione del percorso di rivisitazione critica del comportamento pregresso da parte di Guadagnoli, elemento che, secondo il ricorrente, non costituisce presupposto per l'applicazione dell'istituto richiesto. Il permesso premio, infatti, è un istituto dedicato a chi, come nel caso di specie, abbia iniziato a dare segni di evoluzione positiva della propria personalità verso l'obiettivo della sua risocializzazione. Anche i procedimenti pendenti non costituivano elemento ostativo al riconoscimento del beneficio. 2.2.
Il ricorrente deposita memoria del 23 novembre 2021.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dal giudice di merito. Il Tribunale di sorveglianza, infatti, preso atto dei precedenti penali e dei carichi pendenti di Guadagnoli, ha evidenziato che la concessione del beneficio del permesso premio era prematura, in considerazione del recente avvio di un percorso di revisione critica rispetto ai reati commessi, della complessità del quadro personologico e dei diversi procedimenti pendenti a suo carico. Dalla stessa lettura della relazione di sintesi, inoltre, si evinceva che la condizione detentiva e la lontananza dagli affetti avevano agevolato l'avvio di una revisione di sé e degli illeciti commessi, unitamente ad una rilettura della propria scala di priorità esistenziali.Il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario, tanto più quando il soggetto interessato ha numerosi procedimenti pendenti a carico.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Domenico Fiordalisi Enri