Ordinanza — n. 9339/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CAROLIS EMILIO nato a ANAGNI il 06/06/1966 avverso l'ordinanza del 06/07/2021 del TRIB. SOIVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto l'opposizione, presentata da De Carolis Emilio, avverso l'ordinanza che aveva dichiarato l'esito negativo della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale; letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente; ritenuto che il primo motivo - che denuncia violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. per essere la decisione fondata sulla stessa circostanza che aveva già giustificato il diniego della liberazione anticipata - è manifestamente infondato, atteso che si tratta di due distinti giudizi, relativi a diverse fattispecie; ritenuto che il secondo motivo abbia contenuto di merito, in quanto si risolve nella valorizzazione del contenuto dato cronologico riferibile alla condotta delittuosa posta in essere rispetto alla durata della misura alternativa, dati che il primo giudice ha valutato insufficienti, a fronte della gravità del reato e del carattere specifico della ricaduta nel reato, a fondare un giudizio di efficacia rieducativa, in concreto, della misura alternativa; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 649 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9339/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SOIVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto l'opposizione, presentata da De Carolis Emilio, avverso l'ordinanza che aveva dichiarato l'esito negativo della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale; letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente; ritenuto che il primo motivo - che denuncia violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. per essere la decisione fondata sulla stessa circostanza che aveva già giustificato il diniego della liberazione anticipata - è manifestamente infondato, atteso che si tratta di due distinti giudizi, relativi a diverse fattispecie; ritenuto che il secondo motivo abbia contenuto di merito, in quanto si risolve nella valorizzazione del contenuto dato cronologico riferibile alla condotta delittuosa posta in essere rispetto alla durata della misura alternativa, dati che il primo giudice ha valutato insufficienti, a fronte della gravità del reato e del carattere specifico della ricaduta nel reato, a fondare un giudizio di efficacia rieducativa, in concreto, della misura alternativa; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CAROLIS EMILIO nato a ANAGNI il 06/06/1966 avverso l'ordinanza del 06/07/2021 del TRIB. SOIVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto l'opposizione, presentata da De Carolis Emilio, avverso l'ordinanza che aveva dichiarato l'esito negativo della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale; letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente; ritenuto che il primo motivo - che denuncia violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. per essere la decisione fondata sulla stessa circostanza che aveva già giustificato il diniego della liberazione anticipata - è manifestamente infondato, atteso che si tratta di due distinti giudizi, relativi a diverse fattispecie; ritenuto che il secondo motivo abbia contenuto di merito, in quanto si risolve nella valorizzazione del contenuto dato cronologico riferibile alla condotta delittuosa posta in essere rispetto alla durata della misura alternativa, dati che il primo giudice ha valutato insufficienti, a fronte della gravità del reato e del carattere specifico della ricaduta nel reato, a fondare un giudizio di efficacia rieducativa, in concreto, della misura alternativa; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il consigliere estensore Il Presidente Michele Bianchj . Enrico Giuseppe Sandrini --J DEPOWATO IN CAN LEM