Ordinanza — n. 9338/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBERI CALOGERO nato a MAZZARINO il 13/05/1973 avverso l'ordinanza del 25/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Barberi Calogero, di concessione della liberazione condizionale; ritenuto che l'unico motivo, che denuncia difetto di motivazione del giudizio secondo il quale non sarebbe provato il ravvedimento del condannato, abbia contenuto di merito, in quanto si risolve nella valorizzazione della intrapresa collaborazione, dato che il primo giudice ha valutato, ma ritenuto insufficiente, nella considerazione complessiva dei dati riguardanti la personalità del condannato, a fondare un giudizio di avvenuto ravvedimento a fronte dei gravissimi reati commessi e dell'assenza di attività in favore delle vittime; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 9338/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Barberi Calogero, di concessione della liberazione condizionale; ritenuto che l'unico motivo, che denuncia difetto di motivazione del giudizio secondo il quale non sarebbe provato il ravvedimento del condannato, abbia contenuto di merito, in quanto si risolve nella valorizzazione della intrapresa collaborazione, dato che il primo giudice ha valutato, ma ritenuto insufficiente, nella considerazione complessiva dei dati riguardanti la personalità del condannato, a fondare un giudizio di avvenuto ravvedimento a fronte dei gravissimi reati commessi e dell'assenza di attività in favore delle vittime; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBERI CALOGERO nato a MAZZARINO il 13/05/1973 avverso l'ordinanza del 25/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Barberi Calogero, di concessione della liberazione condizionale; ritenuto che l'unico motivo, che denuncia difetto di motivazione del giudizio secondo il quale non sarebbe provato il ravvedimento del condannato, abbia contenuto di merito, in quanto si risolve nella valorizzazione della intrapresa collaborazione, dato che il primo giudice ha valutato, ma ritenuto insufficiente, nella considerazione complessiva dei dati riguardanti la personalità del condannato, a fondare un giudizio di avvenuto ravvedimento a fronte dei gravissimi reati commessi e dell'assenza di attività in favore delle vittime; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il consigliere estensore Il Presidente Ba n chi Enrico Giuseppe Sandrini