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Ordinanza — n. 9332/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9332/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9332/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HARCHA HICHAM nato il 20/03/1987 avverso la sentenza del 20/02/2020 'del GIUDICE DI PACE di AVEZZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Ìt'( Rilevato che la sentenza impugnata ha dichiarato Harcha Hicham colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5 -ter, d.lvo n. 286/1998, commesso in Avezzano il 26.6.2019, condannandolo alla pena di € 12.500 di multa; rilevato che il ricorrente ha denunciato: - con il primo motivo, la nullità del giudizio di primo grado, per omessa traduzione in lingua araba degli atti di indagine e della citazione a giudizio; - con il secondo motivo, l'insussistenza del fatto, in quanto doveva essere riconosciuto giustificato motivo della inottemperanza, in ragione della condizione di assoluta precarietà economica; - con il terzo motivo, che doveva essere riconosciuta la causa di non punibilità per la speciale tenuità del fatto; - con il quarto motivo, che non era stata verificata la necessità di nulla osta dell'autorità giudiziaria prima di disporre l'espulsione; - con il quinto motivo, difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che: - il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la sentenza di primo grado ha dato atto che l'imputato comprendeva la lingua italiana, come accertato dagli operatori di polizia giudiziaria, e quindi non vi era un obbligo di traduzione della citazione a giudizio nella lingua-madre dell'imputato; - il secondo motivo, con il quale è sostenuta la sussistenza di condizioni di indigenza e quindi del giustificato motivo dell'inottemperanza, è generico, in quanto viene valorizzato un passaggio della testimonianza De Michele, il cui verbale non è allegato al ricorso né è indicata la relativa posizione nel fascicolo processuale; - il quarto motivo è generico, in quanto prospetta, in via solo congetturale, che il questore avrebbe dovuto chiedere all'autorità giudiziaria il nulla osta all'espulsione, senza peraltro indicare alcun dato significativo dell'effettiva sussistenza di tale obbligo; - i motivi terzo e quinto sono manifestamente infondati, avendo il primo giudice motivato sia la gravità del fatto che il diniego delle attenuanti generiche con riguardo al negativo profilo soggettivo dell'imputato, gravato da un precedente per violazione della legge sugli stupefacenti; - iì i-v.051i,- bta l'I ty•te '(":4+14c.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9332/2022 — snpen · Corte di Cassazione: AZ 9,..:11- 1•A-4,` 011--Z1--, t.,':.v.,a k ckali.,411,1,1 111ftls c'h42.+1 c: af-amuir, ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente ì'lltovt4ta, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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protezione internazionale diritto di soggiorno degli stranieri divieto di espulsione dei cittadini espatrio illegale insufficiente inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan domanda d'asilo di cittadino etiope
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HARCHA HICHAM nato il 20/03/1987 avverso la sentenza del 20/02/2020 'del GIUDICE DI PACE di AVEZZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Ìt'( Rilevato che la sentenza impugnata ha dichiarato Harcha Hicham colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5 -ter, d.lvo n. 286/1998, commesso in Avezzano il 26.6.2019, condannandolo alla pena di € 12.500 di multa; rilevato che il ricorrente ha denunciato: - con il primo motivo, la nullità del giudizio di primo grado, per omessa traduzione in lingua araba degli atti di indagine e della citazione a giudizio; - con il secondo motivo, l'insussistenza del fatto, in quanto doveva essere riconosciuto giustificato motivo della inottemperanza, in ragione della condizione di assoluta precarietà economica; - con il terzo motivo, che doveva essere riconosciuta la causa di non punibilità per la speciale tenuità del fatto; - con il quarto motivo, che non era stata verificata la necessità di nulla osta dell'autorità giudiziaria prima di disporre l'espulsione; - con il quinto motivo, difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che: - il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la sentenza di primo grado ha dato atto che l'imputato comprendeva la lingua italiana, come accertato dagli operatori di polizia giudiziaria, e quindi non vi era un obbligo di traduzione della citazione a giudizio nella lingua-madre dell'imputato; - il secondo motivo, con il quale è sostenuta la sussistenza di condizioni di indigenza e quindi del giustificato motivo dell'inottemperanza, è generico, in quanto viene valorizzato un passaggio della testimonianza De Michele, il cui verbale non è allegato al ricorso né è indicata la relativa posizione nel fascicolo processuale; - il quarto motivo è generico, in quanto prospetta, in via solo congetturale, che il questore avrebbe dovuto chiedere all'autorità giudiziaria il nulla osta all'espulsione, senza peraltro indicare alcun dato significativo dell'effettiva sussistenza di tale obbligo; - i motivi terzo e quinto sono manifestamente infondati, avendo il primo giudice motivato sia la gravità del fatto che il diniego delle attenuanti generiche con riguardo al negativo profilo soggettivo dell'imputato, gravato da un precedente per violazione della legge sugli stupefacenti; - iì i-v.051i,- bta l'I ty•te '(":4+14c.

AZ 9,..:11- 1•A-4,` 011--Z1--, t.,':.v.,a k ckali.,411,1,1 111ftls c'h42.+1 c: af-amuir, ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente ì'lltovt4ta, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso 11 10 dicembre 2021. Il consigliere estensore Il Presidente icheaaphi Enrico Giuseppe Sandrini DEPOSiTATO IN