Italian court dismisses appeal for recognition of continuing crimes due to lack of specificity regarding date error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred by misidentifying the year of a crime's consummation as 2020 instead of 2000, claiming this rendered the reasoning illogical. The court rejected this, ruling that the error was a minor chronological detail evaluated alongside other factual elements like execution methods and distinct criminal contexts, which did not justify overturning the first instance judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal alleging a misstatement of the date of consummation of a crime lacks admissibility if the error is minor and the first instance court's conclusion remains logically sound when considering all factual elements, including execution methods and the distinctness of criminal contexts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIDOLFI FAUSTO nato a SALERNO il 09/03/1953 avverso l'ordinanza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; uf\ Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto richiesta, presentata da Ridolfi Fausto, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente; ritenuto che l'unico motivo, che denuncia il travisamento della data di consumazione di un reato (indicato nell'anno 2020 invece che anno 2000) e la conseguente manifesta illogicità della motivazione, difetta di specificità, in quanto si concentra sul dato cronologico che il primo giudice ha valutato unitamente ad altri dati fattuali - le modalità esecutive e la diversità di correi - giungendo alla motivata conclusione che il reo aveva manifestato la propensione a commettere reati in un certo settore, ma non anche di averli deliberati in unico e comune contesto; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il consigliere estensore Il Presidente ylheje giaeli Enrico Giyseppe Sandrini 01/4,01 r4 CU je, . --,5 DE