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Ordinanza — n. 9325/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of admissibility due to insufficient proof of a unitary criminal intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9325/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the request for the execution of a continuous crime continuation. The first instance judge found the evidence regarding the homogeneity of crimes and temporal proximity insufficient to prove a single criminal intent. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the request for the execution of a continuous crime lacks the necessary elements to prove a unitary criminal intent, as the mere proximity of time and place does not suffice without a clear demonstration of a single deliberation.

Parole chiave

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continuous crime execution unitary criminal intent admissibility of appeal homogeneity of offenses criminal deliberation proof reiterazione di reati penali scemata imputabilità criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCIANI DANIELE nato a ROMA il 24/06/1978 avverso l'ordinanza del 01/06/2021 del TRIBUNALE di TERNIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; P U4A1 Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto richiesta, presentata da Luciani Daniele, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; ritenuto che l'unico motivo abbia contenuto di merito, in .quanto si risolve nella valorizzazione della omogeneità dei reati e della prossimità di tempo e di luogo, dati che il primo giudice ha valutato insufficienti, nella considerazione complessiva dei dati accertati dalle sentenze di condanna, a provare l'esistenza di una deliberazione criminosa unitaria; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il consigliere estensore Il Presidente peni cp i k Enrico Giuseppe Sandrini CAA DFPOSiTATO IN CA 1.ETA • 18