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Ordinanza — n. 9321/2022 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed because the newspaper article on the prisoner's disavowal was insufficient to prove he no longer poses a danger.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9321/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court rejected the claim that a published newspaper article proving the prisoner's disavowal of organized crime was sufficient to justify ending his detention regime. The appellate court upheld this decision, ruling that the first instance judge correctly found the evidence inadequate to demonstrate the prisoner no longer posed a danger to society.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis ord. pen.; The appeal is inadmissible when the sole ground is a newspaper article asserting the prisoner's disavowal, as the first instance judge's assessment of the prisoner's personality and the insufficiency of such evidence to prove the cessation of danger is final and binding.

Parole chiave

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detention regime extension organized crime disavowal newspaper evidence sufficiency danger assessment standard appeal inadmissibility Cassazione Roma prisoner personality evaluation proroga della carcerazione di sicurezza

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis ord. pen.
SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da Lo Giudice Sebastiano avverso decreto di proroga del regime detentivo ai sensi dell'art. 41-bis ord.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO GIUDICE SEBASTIANO nato a CATANIA il 24/01/1977 avverso l'ordinanza del 10/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da Lo Giudice Sebastiano avverso decreto di proroga del regime detentivo ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen.; ritenuto che l'unico motivo abbia contenuto di merito, in quanto si risolve nella valorizzazione della lettera, pubblicata da organi di stampa, nella quale il detenuto aveva manifestato il proprio distacco dalla criminalità organizzata, dato che il primo giudice ha già valutato come insufficiente, nella considerazione complessiva dei dati riguardanti la personalità del condannato, a fondare un giudizio di superamento del pericolo del mantenimento di contatti con il sodalizio mafioso di riferimento; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il consigliere estensore Il Presidente Mygly3tchi Enrico Giuseppe Sandrini 7.