Italian Court dismisses appeal against preventive measures due to valid reasoning on habitual criminal income.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request against preventive security measures. The appellant argued that the trial judge failed to properly justify the requirement of habitual criminal activity, citing Constitutional Court precedents. However, the Court found the first-instance judge's reasoning sufficient, as it correctly linked the defendant's prior criminal record and illicit income sources to the necessity of the preventive measures.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; In preventive measures cases, the requirement of habitual criminal activity is validly assessed when the first-instance judge considers prior criminal convictions and illicit income sources as evidence of generic dangerousness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRAIOLI LUCA nato a PAGANI( ITALIA) il 07/11/1992 c.r.kter,1",) avverso rbrdinanza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
RITENUTO IN FATTO
1. Ferraioli Luca ricorre avverso iorck-.9 del 10 marzo 2021 della Corte di appello di Salerno, che ha rigettato l'appello ex art. 10 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 avverso il provvedimento del 22 gennaio 2020, con il quale il Tribunale di Salerno aveva applicato nei suoi confronti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora per la durata di anni tre, con l'applicazione delle relative prescrizioni di legge, nonché la misura accessoria del versamento alla cassa delle ammende dell'importo di euro 1.000,00 a titolo di cauzione.
2. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 4, comma 1, lett.
b) e c), d.lgs. n. 110 del 2011, perché il giudice di merito, contrariamente a quanto previsto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 21 del 2019 e con la giurisprudenza di legittimità sul punto, avrebbe omesso di fornire valida motivazione in ordine alla sussistenza del requisito dell'abitualità delle attività delittuose.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale, infatti, ha correttamente evidenziato l'infondatezza dell'appello, posto che il giudice di primo grado aveva rilevato che Ferraioli era soggetto che viveva abitualmente di proventi di attività delittuose. In particolar modo, il giudice di merito ha argomentato la propria decisione sul fatto che l'interessato aveva plurimi precedenti penali e carichi pendenti per condotte poste in essere in violazione del Testo unico sugli stupefacenti e non aveva redditi leciti personali tali da giustificare l'elevato tenore di vita e il possesso del motociclo Honda.
La Corte, pertanto, ritiene che il giudice di merito, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, abbia correttamente espresso un giudizio di attualità della pericolosità sociale di Ferraioli. In tema di misure di prevenzione, infatti, il concetto di abitualità rilevante ai fini della pericolosità generica deve essere valutato anche tenendo conto del pregresso accertamento in sede penale, ancorché non definito da una sentenza di condanna, relativo all'accertamento dell'avvenuta commissione di delitti dai quali il proposto avrebbe tratto proventi illeciti (Sez. 6, n. 53003 del 21/09/2017, D'Alessandro, Rv. 272268).2.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presiden