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Ordinanza — n. 9319/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against appellate court's rejection of special surveillance rehabilitation request due to lack of evidence of good conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9319/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the rehabilitation request. The appellant argued that the appellate court erred by ignoring the revocation of the preventive measure and his subsequent good conduct, but the court found no significant evidence of such behavior. Consequently, the appeal was rejected as merit-based arguments failed to meet the evidentiary threshold required for rehabilitation.

Regesto Legislator

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Art. 70 d.lvo n. 159/2011; Art. 36 cod. proc. pen.: The court must examine post-measure conduct for rehabilitation; mere revocation of a preventive measure does not automatically establish good conduct if no significant evidence is presented.

Parole chiave

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special surveillance rehabilitation good conduct evidence preventive measure revocation appellate court review inadmissible appeal procedural objection merit Cassation Court decision controllo periodico della detenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 70 d.lvo n. 159/2011
Art. 36 cod. proc. pen.
art. 36 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCAMO FABIO nato a REGGIO CALABRIA il 20/02/1981 avverso l'ordinanza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto l'opposizione proposta da Caccamo Fabio avverso l'ordinanza in data 2.10.2020 della stessa Corte che aveva respinto la richiesta di riabilitazione dalla sorveglianza speciale disposta dal Tribunale di Reggio Calabria con decreto in data 7.5.2013 e revocata con decreto 21.11.2014 della Corte di appello di Reggio Calabria; ritenuto che il primo motivo - che denuncia la violazione dell'art. 70 d.lvo n. 159/2011 in relazione all'omessa considerazione del fatto che la misura di prevenzione era stata revocata e della successiva regolare condotta - ha contenuto di merito in quanto si risolve nella deduzione del favorevole esito di un procedimento penale, delle ragioni che avevano giustificato la revoca della misura e della successiva regolare condotta, dati che la Corte di appello aveva esaminato rilevando che il giudizio da compiere doveva riguardare la condotta successiva alla cessazione della misura e che, sul punto, la difesa non aveva allegato alcun dato significativo di costante ed effettiva buona condotta; ritenuto che il secondo motivo - che denuncia la violazione dell'art. 36 cod. proc. pen. per aver il collegio tenuto l'udienza nonostante l'istanza di ricusazione, condotta che avrebbe giustificato l'astensione - è manifestamente infondato, atteso che la difesa aveva presentato istanza di ricusazione del collegio, istanza che era stata dichiarata inammissibile in data antecedente alla decisione nel merito; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il consigliere estensore Il Presidente pciczA iancì Enrico Giuseppe Sandrini DFPOSITATO IN CA LLEMA 252.