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Ordinanza — n. 9318/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals where one lacks a lawyer and the other fails to prove procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9318/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared both appeals inadmissible, ruling that Marano's personal filing violated the 2017 law requiring lawyers for post-conviction petitions. Percich's appeal was rejected as unfounded because the appellate court correctly determined the missing DVD evidence was irrelevant due to procedural delays and uncertainty regarding its origin. Consequently, both petitioners were ordered to pay procedural costs and fines for their unsuccessful legal challenges.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 571, comma 1 c.p.p.; Art. 613, comma 1 c.p.p.: Appeals filed personally by convicted persons are inadmissible post-2017 reform; appeals lacking factual basis regarding evidence acquisition are rejected as unfounded.

Parole chiave

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personal appeal inadmissibility post-conviction lawyer requirement procedural nullity declaration unfounded appeal rejection procedural costs allocation evidence acquisition nullity judicial summary judgment ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
(Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARANO RAFFAELE nato a NAPOLI il 14/01/1984 PERCICH SALVATORE nato a NAPOLI il 21/10/1979 avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

RITENUTO IN FATTO

1. Marano Raffaele e Percich Salvatore ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 22 febbraio 2021 che, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli il 24 giugno 2020 all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato Marano alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione e Percich alla pena di anni quattro, Tesi sei ,di reclusione ed euro urbi 3.000,00 di multa, in ordine a reati giudicati con grt~ sentenza di condanna, tpass-ate in giudIcato-.5 2. Marano lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che il suo marginale contributo nella realizzazione dei reati era stato tale da giustificare un'ulteriore diminuzione di pena.

3. Percich denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che l'acquisizione del DVD e della relativa perizia erano elementi indispensabili ai fini della decisione. Secondo il ricorrente, quindi, posto che la dichiarazione resa dal perito o dal consulente tecnico costituisce prova dichiarativa assimilabile a quella del testimone, il giudice di secondo grado avrebbe avuto l'obbligo di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, anche se in sede di giudizio abbreviato. La Corte di appello, inoltre, non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla richiesta di integrazione probatoria relativa alla perizia prodotta dalla difesa e avente a oggetto le immagini tratte dal citato DVD.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili.

2. Il ricorso di Marano è stato proposto personalmente dall'interessato il 5 luglio 2021. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso di Marano sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

3. Il ricorso di Percich è manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale ha evidenziato che il giudice di primo grado aveva già rigettato la richiesta di rito abbreviato condizionato all'acquisizione del DVD, atteso che tale supporto era stato depositato tardivamente, non essendo stato prodotto nei termini perentori decorrenti dalla notifica del decreto di giudizio immediato. La richiesta, inoltre, era stata ritenuta irrilevante, poiché vi era incertezza sulla provenienza del DVD, del soggetto che lo avrebbe riprodotto, della data oltre che del posizionamento delle telecamere.

La Corte di appello, quindi, ha ritenuto non necessaria l'acquisizione del supporto video, anche considerando che, dagli atti processuali, era stato possibile ricostruire con certezza la dinamica dei fatti C3 VI 1/2. 1-; VIC L-0 ic.vuor,3 Ps:IL 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibilq i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presi